§ 4.4.55 - Legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82.
Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:23/12/1981
Numero:82


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 è abrogata ed è sostituita dalla presente, le cui norme hanno efficacia dal 1° agosto 1981
Art. 2.      Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria [...]
Art. 3.      Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte di altri enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      L'onere di lire settantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario [...]
Art. 10.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 11.      Lo stanziamento di lire ventimilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza Sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 20 [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.4.55 - Legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82.

Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

(B.U. 30 dicembre 1981, n. 17).

 

Art. 1.

     La legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 è abrogata ed è sostituita dalla presente, le cui norme hanno efficacia dal 1° agosto 1981.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

 

     Art. 3.

     Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte di altri enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

 

     Art. 4. [1]

1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidità civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.

2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente è effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), secondo le modalità ivi previste per l'accertamento dell'invalidità civile.

3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.

 

     Art. 5. [2]

     Gli aspiranti alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla presente legge, debbono presentare domanda all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di assistibilità secondo i criteri e le modalità adottati dall'istituto nazionale della previdenza sociale per l'erogazione degli analoghi benefici ai propri assistiti.

 

     Art. 6. [3]

     Le provvidenze assistenziali sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

 

     Art. 7. [4]

     Contro il provvedimento di diniego di concessione delle provvidenze assistenziali, adottato dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

     Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, la Giunta si avvale del parere espresso da apposita commissione composta dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell'Amministrazione regionale.

     La commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 8. [5]

     Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura fissata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

 

     Art. 9.

     L'onere di lire settantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede:

     - mediante utilizzo dello stanziamento di lire ventimilioni, già iscritto al capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981;

     - mediante riduzione della somma di lire cinquantamilioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981;

     Per gli anni 1982- 1983 con la disponibilità relativa a "Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1981- 1983;

     per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 10.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

     L. 50.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 41050 - Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi

     L. 50.000.000

 

     Art. 11.

     Lo stanziamento di lire ventimilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza Sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, è destinato alla copertura della presente legge.

     Lo stanziamento di lire novantacinquemilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è destinato per lire trentamilioni alla copertura della presente legge.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.