§ 4.4.21 - Legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.
Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:03/08/1972
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.
Art. 5. 
Art. 6.      Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.
Art. 7.      I trasporti per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.
Art. 8.      Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei Comuni ove hanno sede le scuole.
Art. 9. 
Art. 10.      Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate in annue Lire cento milioni, saranno imputate ai sotto indicati capitoli di spesa dei [...]
Art. 11.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.21 - Legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

(B.U. 15 agosto 1972, n. 9).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.

     I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree necessarie per la costruzione degli edifici e possono chiedere che la Regione provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta, salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

     Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale didattico forniti dalla Regione restano di proprietà dei Comuni e debbono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

     Gli edifici per le scuole materne regionali possono essere annessi a edifici per scuole elementari qualora sia possibile avere ingresso, servizi e area verde per le attività educative esterne autonome.

 

     Art. 7.

     I trasporti per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.

     I trasporti e la refezione, quest'ultima per gli iscritti alla scuola materna che ne facciano richiesta, saranno a carico della Regione, dei Comuni e dei Patronati Scolastici secondo misure e modalità che saranno emanate con successivo provvedimento.

 

     Art. 8.

     Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei Comuni ove hanno sede le scuole.

 

     Art. 9. [1]

 

     Art. 10.

     Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate in annue Lire cento milioni, saranno imputate ai sotto indicati capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni seguenti:

     - capitolo 587 (" Stipendi, indennità e compensi vari alle Insegnanti della Scuola Materna "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 55 milioni a Lire 117.500.000;

     - capitolo 639 (" Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle Scuole di ogni ordine e grado "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 68 milioni a Lire 83 milioni;

     - capitolo 643 (" Spese per visite di controllo biologico e sanitario degli alunni e per visite mediche fiscali "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 3.500.000 a Lire 9.500.000;

     - capitolo 657 (" Spese per assicurazioni contro gli infortuni nelle Scuole di ogni ordine e grado "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 5 milioni a Lire 6.500.000;

     - capitolo 670 (" Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico "), il cui stanziamento è aumentato da Lire 40 milioni a Lire 55 milioni.

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire cento milioni, necessaria per la integrazione degli stanziamenti annui dei sopracitati capitoli di bilancio, è approvato il prelievo della somma di Lire cento milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

     Le spese annue relative all'edilizia per le scuole materne saranno approvate e finanziate in sede di approvazione e di finanziamento dei piani annuali delle spese per opere pubbliche regionali.

 

     Art. 11.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.