§ 4.3.44 - Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20.
Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:21/04/1981
Numero:20


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. L'importo della indennità giornaliera è parificato a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all'articolo 213 del DPR [...]
Art. 3.      1. L'indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centottanta giorni di degenza nell'anno [...]
Art. 4.  [8]
Art. 5.      Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 41450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 il cui limite di spesa rimane [...]
Art. 6.      Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l'articolo 1 [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 4.3.44 - Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20.

Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali [1].

(B.U. 27 maggio 1981, n. 7).

 

Art. 1. [2]

     1. Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, è corrisposta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:

a) una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio;

b) una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.

 

     Art. 2.

     1. L'importo della indennità giornaliera è parificato a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all'articolo 213 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

     2. L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio [3].

     2bis. L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l'anno 2009, in euro 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT [4].

 

     Art. 3.

     1. L'indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centottanta giorni di degenza nell'anno solare.

     2. Essa è liquidata in una unica soluzione, salvo che il ricovero ospedaliero si protragga oltre il novantesimo giorno, nel qual caso la liquidazione del beneficio può avvenire a trimestri posticipati.

     3. In caso di decesso dell'assistibile, l'indennità maturata può essere corrisposta agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

     3bis. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è concessa a partire dal quinto giorno successivo all'inizio della malattia o alla data dell'infortunio, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione medica rilasciata da un medico di medicina generale, entro dieci giorni dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio [5].

     3ter. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone cui è corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (azienda USL) [6].

     4. L'indennità giornaliera è concessa con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente [7].

 

     Art. 4. [8]

     1. Gli interessati alla concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero devono presentare, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione, apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione attestante il periodo di degenza, rilasciata dalla struttura sanitaria.

 

     Art. 5.

     Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 41450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 il cui limite di spesa rimane fissato dalle leggi regionali 5 giugno 1974, n. 16 e 20 giugno 1978, n. 45.

 

     Art. 6.

     Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 45.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.