§ 4.1.3 - Legge regionale 9 aprile 1979, n. 16.
Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo, per il quinquennio 1979 - 1983, per il funzionamento dell'Istituto storico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.1 antifascismo e resistenza
Data:09/04/1979
Numero:16


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata per gli anni finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 la spesa di lire diecimilioni per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dello " Istituto Storico della [...]
Art. 2.      La Giunta regionale provvede con apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo
Art. 3.      L'onere annuo di lire dieci milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 7270 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 4.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 5.      La legge regionale 5 luglio 1974, n. 20, è abrogata


§ 4.1.3 - Legge regionale 9 aprile 1979, n. 16. [1]

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo, per il quinquennio 1979 - 1983, per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta.

(B.U. 18 maggio 1979, n. 5).

 

Art. 1.

     E' autorizzata per gli anni finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 la spesa di lire diecimilioni per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dello " Istituto Storico della Resistenza " in Valle d'Aosta, il quale si propone di assicurare la più completa e ordinata documentazione del movimento della Resistenza in Valle d'Aosta, dalle sue origini antifasciste alla liberazione, e di promuoverne lo studio e la conoscenza a mezzo di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, di convegni e di altre iniziative.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvede con apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo.

 

     Art. 3.

     L'onere annuo di lire dieci milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 7270 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.

 

     Art. 4.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento:

     Cap. 7270 - Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza della Valle d'Aosta L. 10.000.000

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 10.000.000

 

     Art. 5.

     La legge regionale 5 luglio 1974, n. 20, è abrogata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 12 marzo 2012, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.