§ 3.11.67 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 31.
Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:23/12/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Rinvio condizionato della revisione generale o di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.11.67 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 31. [1]

Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta.

(B.U. 13 gennaio 2009, n. 2)

 

Art. 1. (Rinvio condizionato della revisione generale o di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza del periodo previsto per la revisione generale o della vita tecnica entro il 31 dicembre 2008 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 5 (Revisioni generali) delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.