§ 3.11.66 - L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:18/04/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 2.  (Categorie di linee e sistema di linee)
Art. 3.  (Strumenti pianificatori)
Art. 4.  (Rapporto regionale per gli impianti a fune)
Art. 5.  (Concessione per la costruzione e l'esercizio)
Art. 6.  (Requisiti del richiedente)
Art. 7.  (Presentazione della domanda)
Art. 8.  (Istruttoria per il rilascio della concessione)
Art. 9.  (Deposito cauzionale)
Art. 10.  (Rilascio e contenuto della concessione)
Art. 11.  (Diniego della concessione)
Art. 12.  (Modifiche della concessione)
Art. 13.  (Rinnovo della concessione)
Art. 14.  (Trasferimento della concessione e subconcessione)
Art. 15.  (Cambio di categoria)
Art. 16.  (Decadenza della concessione)
Art. 17.  (Revoca della concessione)
Art. 18.  (Rinuncia della concessione)
Art. 19.  (Restituzione in pristino dei terreni)
Art. 20.  (Tariffe e orari)
Art. 21.  (Assicurazioni)
Art. 22.  (Domande di concessione concorrenti)
Art. 23.  (Disposizioni applicabili)
Art. 24.  (Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità)
Art. 25.  (Oggetto dell'espropriazione)
Art. 26.  (Retrocessione dei beni espropriati)
Art. 27.  (Accesso ai fondi su cui sono realizzate le opere)
Art. 28.  (Progetto e costruzione dell'impianto)
Art. 29.  (Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio)
Art. 30.  (Disposizioni per l'esercizio)
Art. 31.  (Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)
Art. 32.  (Oneri di collaudo)
Art. 33.  (Rinvio)
Art. 34.  (Statistica)
Art. 35.  (Sanzioni amministrative)
Art. 36.  (Pubblicità sugli impianti)
Art. 37.  (Disposizioni abrogative, transitorie e finali)
Art. 38.  (Disposizioni finanziarie)


§ 3.11.66 - L.R. 18 aprile 2008, n. 20.

Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.

(B.U. 15 luglio 2008, n. 29)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali.

 

2. Sono considerate linee funiviarie quelle realizzate da uno o più impianti a fune adibiti al trasporto di persone o di persone, cose e animali, collegati in successione o in parallelo e funzionalmente interdipendenti, che usufruiscono di una o più funi, impiegate come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti, con esclusione degli ascensori verticali [1].

 

3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ed in particolare quelle destinate al trasporto, con offerta indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi pubblici di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, ancorché in uso gratuito o gestite dai titolari dei rispettivi esercizi. Non sono, invece, considerate in servizio pubblico le linee funiviarie utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili.

 

4. Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

 

5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune:

 

a) le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

 

b) le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o più funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;

 

c) le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;

 

d) gli ascensori inclinati trainati mediante una o più funi e appartenenti alla categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o facenti parte di un sistema di linee di cui all'articolo 2, comma 2;

 

e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.

 

     Art. 2. (Categorie di linee e sistema di linee)

1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

 

a) la prima comprende le linee che da sole, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra i centri abitati, realizzate mediante impianti dotati di veicoli chiusi, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

 

b) la seconda comprende le linee realizzate mediante:

 

1) impianti a fune aerei o funicolari terrestri, come definiti dalla normativa tecnica di cui all'articolo 33;

 

2) impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati qualora facciano parte di un sistema di linee;

 

c) la terza comprende le linee realizzate mediante impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati, che non rientrino nelle altre categorie.

 

2. Per sistema di linee si intende l'insieme di due o più linee finitime o connesse fra di loro anche attraverso itinerari sciistici o turistici, destinate a servire e a valorizzare una o più zone sciistiche o turistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.

 

     Art. 3. (Strumenti pianificatori)

1. Le linee funiviarie appartenenti alla prima categoria sono realizzate in conformità alla pianificazione regionale relativa al piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

 

     Art. 4. (Rapporto regionale per gli impianti a fune)

1. La struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, predispone il rapporto regionale per gli impianti a fune.

 

2. Il rapporto regionale per gli impianti a fune:

 

a) analizza lo stato attuale del settore, dal punto di vista tecnico-economico, e ne individua le possibili linee di sviluppo;

 

b) individua le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici.

 

3. Il rapporto regionale per gli impianti a fune indica:

 

a) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;

 

b) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;

 

c) i dati dell'ultimo quinquennio relativi alla frequentazione dei comprensori e ai conti economici di gestione dei concessionari;

 

d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuove linee, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.

 

4. Il rapporto regionale per gli impianti a fune, approvato con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale. I dati relativi alla frequentazione, alle caratteristiche degli impianti e ai bilanci economici delle società devono essere aggiornati annualmente, con le stesse modalità previste per la predisposizione del rapporto.

 

5. Una sezione del rapporto regionale per gli impianti a fune, contenente i dati di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché i dati relativi alla frequentazione in forma aggregata, è resa disponibile al pubblico da parte della struttura competente.

 

CAPO II

CONCESSIONE DI LINEE FUNIVIARIE

 

     Art. 5. (Concessione per la costruzione e l'esercizio)

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

 

2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilità e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si intendono le opere utili o necessarie alla completa e funzionale realizzazione e fruizione della linea, definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove linee funiviarie sono assentite di preferenza, nell'ordine:

 

a) agli enti locali, singoli o associati;

 

b) ai consorzi fra concessionari;

 

c) alle società partecipate dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti strumentali.

 

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee funiviarie relative ad impianti alla cui costruzione ed esercizio provvede direttamente la Regione. Nel caso in cui le linee relative agli impianti alla cui costruzione provvede direttamente la Regione siano date in esercizio a terzi, la disposizione di cui al comma 1 si applica solamente per quanto riguarda l'esercizio.

 

     Art. 6. (Requisiti del richiedente)

1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie può essere rilasciata ai soggetti che dimostrino:

 

a) che la società richiedente è iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune;

 

b) che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di società di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo di società:

 

1) non è soggetto nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

 

2) non è soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

 

3) non è interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e non è sottoposto a procedimenti fallimentari;

 

4) non ha violato il divieto di intestazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

 

5) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza del trasporto e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

 

6) non è soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui la concessione sia rilasciata a enti pubblici.

 

     Art. 7. (Presentazione della domanda)

1. Ai fini del rilascio della concessione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 devono, inoltre, presentare la relativa domanda alla struttura competente, corredata:

 

a) della relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;

 

b) del progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, redatto in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il progetto deve contenere, in particolare, la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del nuovo impianto, le planimetrie e i disegni schematici delle strutture di stazione, gli elaborati relativi agli attraversamenti, il calcolo della linea, il profilo e la planimetria della linea indicante con precisione l'ubicazione delle strutture funiviarie, le planimetrie e i disegni architettonici delle stazioni;

 

c) della documentazione tecnica illustrativa relativa alle opere complementari di cui all'articolo 5, comma 2, se previste;

 

d) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di compatibilità con lo stato di dissesto in essere e con le caratteristiche geologico-geotecniche dell'area, nonché in materia di forestazione. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere, comprese quelle complementari, se previste;

 

e) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di pericolo di valanghe. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere ed illustrare le eventuali procedure di distacco artificiale previste;

 

f) della relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico, considerati anche i dati di frequentazione del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea, i bilanci della società richiedente e la capacità delle piste servite dalla nuova linea.

 

2. Per gli impianti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) può essere presentata alla struttura competente, contestualmente alla domanda di concessione, anche copia della richiesta di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), indirizzata alla struttura regionale competente in materia di VIA. In tale caso, le strutture regionali competenti in materia di impianti a fune e in materia di VIA provvedono a coordinare le relative istruttorie.

 

3. In caso di presentazione della domanda di concessione successivamente alla richiesta di VIA, la struttura competente verifica la conformità tra il progetto presentato per la VIA e quello per la concessione, facendo salvi i pareri già emessi nell'ambito della procedura di VIA.

 

4. Per gli impianti che abbiano già ottenuto una VIA positiva, la domanda deve indicare gli estremi della deliberazione sulla compatibilità ambientale e illustrare le eventuali varianti al progetto già approvato nell'ambito della procedura di VIA.

 

     Art. 8. (Istruttoria per il rilascio della concessione)

1. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dalla struttura competente che provvede a:

 

a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e la documentazione allegata alla domanda;

 

b) acquisire i pareri degli enti locali interessati sulla compatibilità delle opere proposte con gli strumenti urbanistici vigenti;

 

c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture competenti in materia di piste da sci, assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, nonché i provvedimenti e i pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente;

 

d) promuovere l'adozione di pareri da parte della struttura competente in materia di aree naturali protette, ove la linea o le opere complementari interessino il territorio di tali aree;

 

e) effettuare i sopralluoghi eventualmente necessari.

 

2. La struttura competente esprime il proprio parere:

 

a) sull'idoneità tecnica della linea proposta ad assolvere alle finalità per cui è richiesta la concessione;

 

b) sul progetto per la concessione dell'impianto, ai fini della sicurezza e della conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. A tale scopo, la struttura competente può richiedere il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri (Commissione FAT), istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, subordinando la conclusione del procedimento alla previa acquisizione del parere;

 

c) sulla categoria da attribuire alla linea, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 2.

 

3. La struttura competente istituisce una commissione composta da esperti appartenenti alla struttura regionale competente in materia di agevolazioni agli impianti a fune e alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.a., al fine dell'espressione di un parere in merito alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. Per l'espressione del parere la commissione si avvale del rapporto regionale per gli impianti a fune di cui all'articolo 4.

 

4. I provvedimenti e i pareri di cui al presente articolo sono trasmessi alla struttura competente entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta ovvero dalla data in cui è stata acquisita l'eventuale documentazione aggiuntiva, presentata dal richiedente o resasi necessaria su richiesta delle strutture regionali o di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Qualora siano necessari sopralluoghi, il termine è prorogato ad una data compatibile con le condizioni ambientali e stagionali che permettano un efficace svolgimento degli stessi.

 

5. Al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, valutando unitariamente i diversi interessi pubblici coinvolti, la struttura competente può indire una conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali, degli enti locali, delle aree naturali protette e degli altri soggetti interessati; nell'ambito di tale conferenza, può essere sentito il richiedente la concessione.

 

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, dispone in merito alla concessione.

 

     Art. 9. (Deposito cauzionale)

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla precostituzione di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare realizzazione della linea.

 

2. L'entità del deposito cauzionale è compresa tra un minimo di 2.500 e un massimo di 25.000 euro, in relazione alla tipologia dell'impianto.

 

     Art. 10. (Rilascio e contenuto della concessione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il rilascio della concessione sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 8 e qualora sussistano le seguenti condizioni:

 

a) la struttura competente abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

 

b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore;

 

c) le strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione abbiano espresso parere favorevole;

 

d) sia stato espresso parere favorevole da parte della commissione di cui all'articolo 8, comma 3.

 

2. Il provvedimento di concessione:

 

a) stabilisce la categoria di appartenenza della linea e le caratteristiche dell'impianto che la realizza, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche di cui all'articolo 12, le modalità di esercizio, i periodi e, se del caso, gli orari di esercizio;

 

b) fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 29.

 

3. Nel provvedimento di concessione la Giunta regionale può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

 

4. Il termine di cui al comma 2, lettera b), non può essere superiore a due anni per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, per le sciovie, slittinovie e simili, e a tre anni per gli altri tipi di impianto. Tali termini possono essere prorogati dalla struttura competente in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori, oppure dalla Giunta regionale per comprovati motivi di forza maggiore o per comprovate difficoltà realizzative.

 

5. La durata della concessione non può eccedere il periodo previsto di vita tecnica dell'impianto che realizza la linea.

 

6. La struttura competente comunica gli estremi della deliberazione di concessione alle altre strutture intervenute nel corso del procedimento, ai fini di quanto disposto all'articolo 28, comma 9, nonché ai Comuni territorialmente interessati, i quali se ne avvalgono per il rilascio della concessione edilizia.

 

7. La concessione per la costruzione e l'esercizio è, di norma, rilasciata al proprietario dell'impianto che realizza la linea. Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti pubblici, la proprietà può appartenere al finanziatore, soggetto diverso rispetto al concessionario o al richiedente la concessione, fatta eccezione per il caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento, ove concessionario e proprietario dell'impianto coincidano.

 

     Art. 11. (Diniego della concessione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero quando ritenga che la realizzazione della linea sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.

 

     Art. 12. (Modifiche della concessione)

1. La concessione può essere modificata qualora il concessionario proponga modifiche sostanziali alle caratteristiche della linea.

 

2. Nell'ambito dell'istruttoria per le modifiche sostanziali di cui al comma 1, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione alla natura delle modifiche proposte.

 

     Art. 13. (Rinnovo della concessione)

1. La concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario, a seguito di domanda da inoltrare almeno un anno prima della scadenza della stessa, corredata della relazione sulle finalità della linea.

 

2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, allegando il relativo progetto, contenente la documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). In tal caso, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.

 

3. Nell'ambito dell'istruttoria per il rinnovo, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione ai contenuti della domanda di rinnovo.

 

4. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il rinnovo della concessione, subordinandolo eventualmente alla realizzazione di ulteriori o diverse modifiche rispetto alle proposte avanzate in sede di domanda di rinnovo.

 

5. La deliberazione di rinnovo stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte o prescritte.

 

6. Ottenuto il rinnovo e nel caso in cui siano previste modifiche alle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, il concessionario deve presentare il progetto definitivo funiviario e esecutivo dell'infrastruttura. Per la realizzazione delle modifiche e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 28 e 29.

 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rinnovo della concessione quando non sussistano più, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di sicurezza sul territorio oppure quando ritenga che allo stesso ostino comprovate esigenze di interesse pubblico.

 

8. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altra linea o da un sistema di linee, può accordare la concessione ad altro soggetto oppure può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, valutato tenendo conto della percentuale di deprezzamento degli impianti e con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del termine della concessione.

 

9. Se la domanda di rinnovo non è presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione, l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa e fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 8.

 

10. Qualora non siano state presentate domande di rinnovo della concessione e la Regione non ritenga di acquisire l'impianto, si applica quanto previsto dall'articolo 19.

 

     Art. 14. (Trasferimento della concessione e subconcessione)

1. La Giunta regionale, compatibilmente con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può autorizzare il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta motivata degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi del concessionario originario da parte del nuovo richiedente. A tal fine, gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione alla struttura competente.

 

2. Fino all'emanazione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale e alla successiva presentazione alla struttura competente dell'atto di trasferimento, il concessionario originario rimane vincolato nei confronti della Regione per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

 

3. Il concessionario, se soggetto pubblico, può affidare in subconcessione il solo esercizio dell'impianto che realizza la linea, previa autorizzazione della Giunta regionale. Nel caso in cui il concessionario sia un soggetto privato, la subconcessione all'esercizio è autorizzata dalla Giunta regionale solo qualora risulti opportuno salvaguardare l'interesse pubblico assicurato dalla linea.

 

4. La subconcessione di cui al comma 3 può essere affidata solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

 

     Art. 15. (Cambio di categoria)

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea caratteristiche diverse rispetto a quella assegnata, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il cambio di categoria, d'ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla struttura competente, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

 

     Art. 16. (Decadenza della concessione)

1. La decadenza della concessione è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il concessionario:

 

a) non rispetti i termini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previa diffida;

 

b) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;

 

c) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;

 

d) alieni la proprietà dell'impianto, salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 7, e 14;

 

e) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.

 

2. La decadenza della concessione consegue anche al caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della società concessionaria.

 

3. La decadenza della concessione non comporta alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

 

4. Nel caso di decadenza, al titolare decaduto non può essere rilasciata una nuova concessione per la stessa linea.

 

     Art. 17. (Revoca della concessione)

1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca della concessione, determinando contestualmente l'importo dell'indennizzo dovuto.

 

     Art. 18. (Rinuncia della concessione)

1. In caso di rinuncia della concessione, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Giunta regionale, verificato che non vi siano motivi di pubblico interesse che ostino all'accoglimento della domanda di rinuncia, dispone in merito alla medesima.

 

2. In caso di accoglimento della domanda di rinuncia, al concessionario non spetta alcun indennizzo.

 

     Art. 19. (Restituzione in pristino dei terreni)

1. Nel caso di cessazione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato a proprie spese alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere che realizzano la linea e le opere complementari, nonché all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra destinazione di pubblica utilità. Per l'esecuzione delle predette attività, il concessionario concorda le modalità e i termini dei lavori con il Comune su cui insistono le opere.

 

2. Qualora il concessionario non provveda alla restituzione in pristino entro diciotto mesi o entro i termini specificatamente definiti con deliberazione della Giunta regionale, all'esecuzione provvede direttamente la Regione e le relative spese sono poste a carico del concessionario.

 

          Art. 20. (Tariffe e orari)

1. Le tariffe delle linee di prima categoria sono stabilite dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 29/1997.

 

2 La Regione promuove appositi accordi tra i concessionari per l'emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.

 

3. La struttura competente vigila sul rispetto delle modalità di esercizio, dei periodi e, se del caso, degli orari di esercizio e ne approva eventuali modifiche, avuto riguardo alle finalità per cui è stata concessa la linea.

 

4. E' fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.

 

5. Il concessionario è tenuto al trasporto di cose e animali secondo i limiti e le modalità stabiliti nel regolamento di esercizio di ogni singolo impianto. Durante il periodo di esercizio, il concessionario può sospendere il servizio per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone, in quest'ultimo caso, immediata comunicazione alla struttura competente. La sospensione del servizio per altre cause, in particolare qualora sia evidente una sproporzione tra oneri di esercizio e frequentazione attesa, deve essere autorizzata dalla struttura competente.

 

     Art. 21. (Assicurazioni)

1. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del concessionario, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i massimali della copertura assicurativa, nonché le modalità di accertamento della sua validità.

 

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa, la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale dispone la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 22. (Domande di concessione concorrenti)

1. Sono finitime le linee che si dipartono dalle stazioni di altre linee già concesse o dalle loro vicinanze, oppure che risultino parallele o intersecanti altre linee.

 

2. Sono interferenti le linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano un'importante e diretta integrazione di esercizio.

 

3. Due o più domande di concessione per linee interferenti fra loro o finitime sono considerate concorrenti, qualora presentate contemporaneamente o comunque prima della conclusione di uno dei procedimenti di concessione. Le domande di concessione concorrenti devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente.

 

CAPO III

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

 

     Art. 23. (Disposizioni applicabili)

1. Ai fini della costruzione e dell'esercizio di linee funiviarie, il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato, di norma, dopo l'esito negativo delle trattative tra il richiedente la concessione e il proprietario del bene.

 

2. Nel caso di cui al comma 1, per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, da dichiararsi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 24, e per quanto non previsto nel presente capo, si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 24. (Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità)

1. La deliberazione della Giunta regionale che rilasci la concessione di linee di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. Per le richieste di concessione presentate dai Comuni, singolarmente o in forma associata, o da società controllate da enti o soggetti pubblici, la dichiarazione di pubblica utilità può essere riconosciuta anche per le linee di terza categoria.

 

2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e impianti necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, comprese le opere complementari di cui all'articolo 5, comma 2, e compreso, in particolare, l'allacciamento delle stazioni, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica.

 

3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

 

     Art. 25. (Oggetto dell'espropriazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 24, il richiedente la concessione o il concessionario possono ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

 

a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi alle stazioni dalle pubbliche vie;

 

b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;

 

c) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto;

 

d) la servitù aerea, consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza e, infine, nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica di cui all'articolo 33, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;

 

e) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di sciovie;

 

f) le servitù di elettrodotto interrato o aereo, consistenti nel diritto di realizzare il razionale allacciamento dell'impianto e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica, nonché il diritto di collegare le stazioni e i sostegni dell'impianto mediante linee elettriche e di segnalazione;

 

g) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto a fune;

 

h) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari;

 

i) le eventuali altre servitù ritenute necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

 

2. La costituzione o la modificazione dei diritti reali di cui al comma 1 possono derivare da modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi e alle linee elettriche, purché le stesse siano necessarie ad integrare le finalità della linea.

 

     Art. 26. (Retrocessione dei beni espropriati)

1. Successivamente all'estinzione della concessione, il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropri. Tale facoltà può essere esercitata non prima di un anno e non oltre cinque anni dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

2. I diritti di servitù si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di diciotto mesi alla durata della concessione, anche al fine di consentire la restituzione in pristino dei terreni di cui all'articolo 19.

 

3. In caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere, dopo diciotto mesi dal relativo provvedimento, la liberazione dalle servitù.

 

4. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.

 

     Art. 27. (Accesso ai fondi su cui sono realizzate le opere)

1. Il richiedente la concessione per una linea funiviaria ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi le opportune rilevazioni, eventualmente assistito da propri collaboratori, previo avviso al proprietario del bene o al suo possessore, se noti. Nell'avviso, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso, sono indicate le generalità delle persone che possono accedere alle proprietà private per le finalità di cui al presente articolo.

 

CAPO IV

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA

 

     Art. 28. (Progetto e costruzione dell'impianto)

1. Ottenuta la concessione della linea, sulla base del progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), il concessionario trasmette alla struttura competente il progetto definitivo funiviario e il progetto esecutivo dell'infrastruttura, redatti in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33.

 

2. La struttura competente può chiedere il parere della Commissione FAT, nel caso di impianti totalmente o parzialmente innovativi, di progetti di particolare complessità tecnica oppure qualora siano richieste deroghe alla normativa tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

 

3. Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo, la struttura competente provvede ad approvarlo.

 

4. L'approvazione del progetto può essere subordinata all'ottemperanza a specifiche prescrizioni e comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, previa segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea.

 

5. La struttura competente, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro dislocazione sul territorio, può rilasciare, limitatamente alle opere di infrastruttura, su richiesta del concessionario e sulla base di un progetto parziale, prima dell'approvazione del progetto definitivo funiviario e del progetto esecutivo dell'infrastruttura, l'autorizzazione parziale per l'inizio dei corrispondenti lavori. Nella richiesta, il concessionario deve impegnarsi a proprie spese a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.

 

6. I lavori di costruzione devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato e sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori devono essere previamente comunicati alla struttura competente.

 

7. La struttura competente può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto approvato e alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. Qualora siano constatate gravi difformità nella costruzione dell'impianto o ripetute violazioni di legge o di regolamento, la struttura competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori fino al ripristino della regolarità dei medesimi.

 

8. I controlli effettuati da parte della struttura competente non esonerano il progettista, le ditte costruttrici e il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono ai sensi della normativa vigente.

 

9. Le strutture intervenute nel corso del procedimento di rilascio, di modifica o di rinnovo della concessione possono disporre propri controlli per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri da loro espressi. Qualora siano constatate irregolarità che impongano, secondo le leggi di settore, la sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto o altri provvedimenti comunque incidenti sui lavori stessi, le predette strutture danno comunicazione dei provvedimenti assunti alla struttura competente.

 

     Art. 29. (Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio)

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica e della dichiarazione attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera.

 

2. La commissione di collaudo, nominata dal dirigente di primo livello del dipartimento competente in materia di trasporti, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato con funzioni di segretario, scelti, di norma, tra i funzionari appartenenti alla medesima struttura. Tale commissione può essere composta anche da un solo ingegnere, eventualmente coadiuvato da un tecnico diplomato, per il collaudo di sciovie [2].

 

3. Per impianti complessi o innovativi o qualora sul progetto sia stato richiesto e ottenuto il parere della Commissione FAT, possono essere chiamati a far parte della commissione di collaudo esperti nel settore funiviario o membri della Commissione FAT, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

 

4. Il collaudo funzionale è, inoltre, effettuato in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.

 

5. Durante la visita di collaudo funzionale, la commissione accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. Alle operazioni di collaudo partecipano il direttore dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali, il titolare della concessione e, se del caso, il progettista.

 

6. La commissione di collaudo redige un verbale di collaudo che ne certifica l'esito e eventualmente impartisce prescrizioni alle quali il concessionario deve ottemperare entro il termine stabilito. Tale verbale può, inoltre, contenere eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

 

7. Ad avvenuto collaudo funzionale e ai fini della successiva autorizzazione dell'impianto al pubblico esercizio, la struttura competente:

 

a) verifica l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di collaudo funzionale;

 

b) rilascia il proprio assenso alla nomina del direttore di esercizio e del capo servizio;

 

c) approva il regolamento di esercizio, il piano di soccorso e lo schema del registro giornale;

 

d) accerta il favorevole esito del periodo di preesercizio, in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33;

 

e) verifica la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 21, comma 1.

 

8. Il dirigente della struttura competente, previa visione del verbale della visita di collaudo ed effettuati gli adempimenti previsti al comma 7, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

 

9. L'autorizzazione all'esercizio è, inoltre, rilasciata a seguito di collaudo funzionale favorevole, eseguito in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.

 

10. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

 

     Art. 30. (Disposizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio degli impianti a fune deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle disposizioni statali vigenti in materia e secondo le prescrizioni di esercizio approvate dalla struttura competente.

 

2. Per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ad ogni impianto devono essere preposti il direttore di esercizio, il capo servizio e il personale necessario alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. Per poter svolgere le proprie funzioni, il personale di cui al comma 2 deve possedere adeguati requisiti tecnico-professionali, fisici e morali e deve superare un apposito esame atto a verificarne le capacità professionali e operative. I requisiti, le modalità di accertamento e di attestazione delle capacità professionali e operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

4. La Regione collabora ad iniziative per la formazione professionale del personale di cui al comma 2, con particolare riferimento alla preparazione all'esame di accertamento delle capacità professionali e operative.

 

     Art. 31. (Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)

1. Le funzioni di sorveglianza tecnica sull'impianto sono esercitate da personale della struttura competente. In particolare, la struttura competente dispone ispezioni e accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonché l'osservanza dei periodi, delle modalità di esercizio e, se del caso, degli orari.

 

2. Per esigenze di servizio hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune:

 

a) i dipendenti regionali della struttura competente in servizio di sorveglianza e di controllo e i membri della Commissione FAT, muniti di apposita tessera di servizio;

 

b) i soggetti individuati da specifiche disposizioni statali e regionali.

 

3. La struttura competente, previa comunicazione agli interessati, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora siano accertate violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio. In tal caso, la ripresa dell'esercizio deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente.

 

     Art. 32. (Oneri di collaudo) [3]

1. Gli oneri di collaudo funzionale di cui all'articolo 29, l'importo dei quali è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono a carico del concessionario e sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Ai collaudatori dipendenti della Regione spetta un'indennità pari al 45 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 1, nel caso di ingegnere appartenente alla categoria D e al 10 per cento del medesimo importo, nel caso di tecnico appartenente alla categoria C.

 

     Art. 33. (Rinvio)

1. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune si applica la normativa tecnica emanata dallo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge e di regolamento adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 79/1998.

 

2. La struttura competente, su richiesta del concessionario o dei progettisti, può concedere deroghe alla normativa tecnica emanata dallo Stato non avente carattere regolamentare.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 34. (Statistica)

1. I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici richiesti dalla struttura competente.

 

     Art. 35. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque costruisce, anche parzialmente, modifica oppure sostituisce un impianto a fune in servizio pubblico, senza l'autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciata dalla struttura competente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettui l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla struttura competente.

 

2. Il mancato assolvimento degli obblighi di nomina del direttore di esercizio e del capo servizio da parte del titolare della concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 723 a euro 2.190.

 

3. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla sicurezza dell'impianto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 547 a euro 2.190.

 

4. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla regolarità dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 217 a euro 1.968.

 

5. Chiunque non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento in merito ai tempi e alle modalità previste per la comunicazione degli incidenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 109 a euro 328.

 

6. I viaggiatori che accedono irregolarmente agli impianti e risultano sprovvisti di titolo di viaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 51 a euro 154. Coloro che cedono, alterano o contraffanno il titolo di viaggio o che trasgrediscono alle norme contenute nel regolamento di esercizio ed affisse alla partenza di ogni impianto sono soggetti al ritiro del titolo di viaggio e alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 96 a euro 288.

 

7. Nel caso in cui la struttura competente ravvisi violazioni alle disposizioni contenute nella direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio).

 

8. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

 

9. All'accertamento delle infrazioni in ambito funiviario provvede il personale della struttura competente. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base delle contestazioni effettuate dal personale predetto.

 

10. L'accertamento delle infrazioni di cui al comma 6, concernenti il comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti degli impianti, spetta anche al personale delle società concessionarie, al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

 

     Art. 36. (Pubblicità sugli impianti)

1. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 37. (Disposizioni abrogative, transitorie e finali)

1. Sono abrogati:

 

a) il capo III e i commi 5 e 6 dell'articolo 68 della l.r. 29/1997;

 

b) i commi 8, 9 e 14 dell'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

 

c) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

 

2. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 della l.r. 29/1997, relativi al contributo di sorveglianza annuale, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari propongono alla struttura competente la categoria di appartenenza per ciascuna linea, in conformità all'articolo 2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie medesime. In caso di mancata presentazione della proposta, l'assegnazione della categoria è stabilita d'ufficio.

 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non si applicano per le domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata avviata, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 29/1997, l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie.

 

5. Nelle more dell'emanazione della nuova normativa emanata dallo Stato in merito all'esercizio, gli impianti aerei ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 28 febbraio 2009 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato d.m. trasporti e quanto disposto dalla struttura competente.

 

     Art. 38. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 32 è determinato in euro 16.000 per l'anno 2008 e annui euro 32.000 a decorrere dall'anno 2009.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali).

 

3. La minore entrata sul capitolo 7300 della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, è determinata in annui euro 48.000 a decorrere dal 2009.

 

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 e della minore entrata di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), al capitolo 64811 (Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse).

 

5. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui all'articolo 35 è introitato nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

 

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.