§ 3.11.56 - Legge regionale 30 novembre 1998, n. 53.
Modificazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizio di trasporto pubblico di linea).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:30/11/1998
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 68 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.56 - Legge regionale 30 novembre 1998, n. 53.

Modificazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizio di trasporto pubblico di linea).

(B.U. 9 dicembre 1998, n. 51).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29).

     1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizio di trasporto pubblico di linea) è abrogato.

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 68 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29). [1]

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica i commi 1, 2 e 3, art. 68, della L.R. 1 settembre 1997, n. 29.