§ 3.9.33 - Regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2.
Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:28/03/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Lavori, provviste e servizi eseguibili in economia).
Art. 2.  (Disciplina).
Art. 3.  (Oggetto).
Art. 4.  (Deroghe al limite di spesa).
Art. 5.  (Esecuzione d'urgenza di lavori indifferibili).
Art. 6.  (Spese e perizie suppletive).
Art. 7.  (Modalità di esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia).
Art. 8.  (Preventivi).
Art. 9.  (Liquidazione e assegnazione di fondi in anticipazione).
Art. 10.  (Esecuzione di lavori e provviste in economia).
Art. 11.  (Contabilizzazione e documentazione delle spese).
Art. 12.  (Rendiconto).
Art. 13.  (Abrogazione di norme).


§ 3.9.33 - Regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2. [1]

Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia.

(B.U. 5 aprile 1994, n. 16).

 

Art. 1. (Lavori, provviste e servizi eseguibili in economia).

     1. E' consentito provvedere all'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi finanziati dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta quando, per loro natura o per circostanze speciali, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi stessi in economia rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.

     2. L'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi è disposta dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deliberativo deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di 70.000 ECU, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi, e l'importo di 200.000 ECU, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento [2].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 2. (Disciplina).

     1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 1, possono essere eseguiti in economia sono realizzati con l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

 

     Art. 3. (Oggetto).

     1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

     a) lavori di riparazione, manutenzione, adattamento e ristrutturazione degli stabili e degli impianti regionali o in manutenzione regionale, nonché i relativi lavori di costruzione limitatamente alle opere accessorie e di allacciamento alle reti tecnologiche e di urbanizzazione [4];

     b) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili regionali, comprese le forniture di combustibili;

     c) lavori di rafforzamento, di concatenazione, di demolizione di fabbricati e di opere e manufatti di protezione e sostegno, nonché di sgombero dei materiali rovinati o demoliti [5];

     d) lavori e provviste che debbano essere eseguiti in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

     e) lavori straordinari di sgombero della neve o di valanghe su strade in manutenzione regionale ed, eccezionalmente, su strade comunali [6];

     f) lavori di sgombero di materiale, di consolidamento, di protezione, di sostegno e di riparazione di danni verificatisi sulle strade, lungo le aste torrentizie e fluviali, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni [7];

     g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di verifica e controllo tecnico di strade, manufatti stradali e relativi impianti, di opere idrauliche, di opere igieniche, nonché dei relativi lavori di costruzione di limitata importanza [8];

     h) lavori a completamento di altri già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale [9];

     i) lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e di terreni montani e spese di gestione dei vivai forestali, dei vivai agrari e dei campi sperimentali agrari;

     l) lavori di restauro e di ristrutturazione di monumenti e di edifici d'interesse storico, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi [10];

     m) lavori da eseguire d'ufficio a carico di contravventori ai sensi di leggi e di regolamenti;

     n) lavori, provviste e servizi, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, e non possa esserne differita l'esecuzione [11];

     o) provviste e mezzi d'opera per speciali forniture di materiali e servizi non previsti nei contratti di appalto finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione;

     p) acquisto, ed eventuale posa in opera, di materiali, oggetti, attrezzature e relativi ricoveri, necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento [12];

     q) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi sanitari e dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori;

     r) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici regionali;

     s) acquisto di cancelleria, limitatamente ai casi in cui risulti non conveniente provvedere diversamente o si verifichino necessità straordinarie o urgenti;

     t) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'Amministrazione regionale per fini istituzionali [13];

     u) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;

     v) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite da personale regionale;

     z) acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente dell'Amministrazione o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio [14];

     aa) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e d'opera, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verifichino necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo, meccanografiche, per riproduzione, per elaborazione, trattamento e trasmissione dati e i connessi programmi informatici, materiali e attrezzature accessorie, nonché telefoniche anche di uso comune [15];

     bb) pulizia e illuminazione dei locali adibiti a sede dei servizi e degli uffici regionali;

     cc) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;

     dd) divulgazione dei bandi di concorso e dei bandi di gara a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario;

     ee) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia da affidare a esperti, enti o imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale [16];

     ff) lavori di stampa, tipografia, litografia, microfilmatura qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente [17];

     gg) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

     hh) locazione a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi, nonché per altre esigenze connesse all'attività dell'Amministrazione;

     ii) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici [18];

     ll) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

     mm) spese postali per affrancatura e telegrammi e spese telefoniche e telegrafiche per il pagamento delle bollette emesse dalle società erogatrici dei servizi;

     nn) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli e manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche e sportive [19];

     oo) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

     pp) spese di rappresentanza;

     qq) spese varie non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di 5.000 ECU, al netto da imposte [20];

     rr) spese per coperture assicurative;

     ss) servizio di sgombero neve, per periodi temporali limitati, su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali [21];

     tt) servizi di rilevazione dati [22].

 

     Art. 4. (Deroghe al limite di spesa).

     (Omissis) [23].

 

     Art. 5. (Esecuzione d'urgenza di lavori indifferibili).

     1. In casi di particolare urgenza possono essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti ed indifferibili elencati all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e), f), i) e l); l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori deve risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti, i deterioramenti ed i ritrovamenti e le loro conseguenze, le cause che li hanno prodotti ed i lavori necessari per ripararli e ripristinarli. Tale relazione tecnica, compilata dal tecnico regionale dell'Assessorato competente e vistata dal dirigente del relativo Servizio viene inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi [24].

     2. Qualora i lavori intrapresi d'urgenza non ottengano l'autorizzazione, sono approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori già eseguiti.

 

     Art. 6. (Spese e perizie suppletive).

     1. Alla liquidazione delle spese per i lavori, le provviste e i servizi in economia si provvede sulla base di quanto previsto dagli art. 57 e 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

     2. L'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie suppletive, il cui importo non deve eccedere il venti per cento di quello originario [25], non può superare i limiti stabiliti in applicazione dei precedenti articoli.

 

     Art. 7. (Modalità di esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia). [26]

     1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta;

     b) per convenzione;

     c) per cottimo fiduciario;

     d) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a convenzione o a cottimo fiduciario.

     2. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta; in questo caso il competente Assessorato si procura direttamente ed impiega gli operai, i mezzi d'opera e quanto occorre all'esecuzione dei lavori e fissa le retribuzioni degli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto, degli altri mezzi d'opera e delle forniture occorrenti. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, a mezzo di buono d'ordine, a condizione che la spesa non superi i 5.000 ECU, al netto dell'imposta.

     3. I lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese sono eseguiti per convenzione o a cottimo fiduciario; in questi casi l'Assessorato competente stabilisce convenzioni e accordi con imprese di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

     4. I lavori, le provviste ed i servizi possono essere eseguiti per convenzione sino ad un importo di 50.000 ECU al netto da imposte. Le convenzioni devono precisare:

     a) l'elenco e la descrizione dei lavori e delle provviste;

     b) il costo della prestazione;

     c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni;

     d) le modalità di pagamento su presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal competente Dirigente;

     e) la facoltà dell'Amministrazione di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia qualora non siano rispettati i patti e gli obblighi assunti.

     5. I contratti di cottimo fiduciario devono precisare:

     a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

     b) i prezzi unitari a misura e/o a corpo;

     c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;

     d) le modalità di pagamento;

     e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l'Amministrazione, di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti i patti e gli obblighi assunti.

 

     Art. 8. (Preventivi). [27]

     1. I preventivi necessari per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia devono richiedersi per le convenzioni ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, per i cottimi fiduciari ad almeno cinque persone o ditte.

     2. E' ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona od impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto nei casi di imperiosa urgenza o per la specialità dei lavori, delle provviste e dei servizi, ovvero per importi non superiori ai 5.000 ECU al netto da imposte.

     3. I preventivi di cui al comma 1 devono essere conservati agli atti.

 

     Art. 9. (Liquidazione e assegnazione di fondi in anticipazione).

     1. Le spese in economia, che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura ed i lavori eseguiti per convenzione, sono pagate direttamente a coloro che hanno provveduto alle somministrazioni ed ai lavori, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dal responsabile dell'ufficio e dall'Assessore competente e liquidate con deliberazione della Giunta regionale [28].

     2. La Giunta regionale, in casi particolari, può, con propria deliberazione, autorizzare l'assegnazione di fondi per il pagamento delle retribuzioni agli operai tramite l'economo regionale e il competente ufficio tecnico, mediante emissione di mandati di anticipazione con obbligo di rendiconto documentato.

     3. Al rimborso delle spese relative alle retribuzioni degli operai si provvede con ordini di pagamento dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in base a regolari listini paga quietanzati e muniti del visto del dirigente dell'ufficio e dell'Assessore competenti.

 

     Art. 10. (Esecuzione di lavori e provviste in economia).

     1. All'esecuzione di lavori e provviste in economia si provvede in base ai prezzi correnti ritenuti più vantaggiosi per l'Amministrazione e secondo le modalità più convenienti; i lavori debbono essere condotti secondo le migliori regole tecniche per assicurarne la buona riuscita.

     2. Nella condotta dei lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese degli appaltatori inadempienti agli obblighi contrattuali si osservano le norme e prescrizioni dei capitolati che vi si riferiscono, facendo invito agli appaltatori di controllare e di sottoscrivere le contabilità e le note di spesa, con avviso che, qualora non aderissero all'invito, si provvederà ai pagamenti delle spese salvo rimborso o rivalsa a loro carico.

 

     Art. 11. (Contabilizzazione e documentazione delle spese).

     1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi eseguiti in economia si provvede come segue:

     a) se eseguiti in amministrazione, in base alle apposite prescritte liste paga settimanali o quattordicinali per quanto riguarda le spese per la manodopera e in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le forniture di materiali e di mezzi d'opera. L'ammontare delle liste settimanali o quattordicinali e delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;

     b) se eseguiti in base a convenzioni, di importo maggiore a 5.000 ECU al netto di imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità [29];

     c) se eseguiti in base a cottimi fiduciari, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento [30].

 

     Art. 12. (Rendiconto).

     1. Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro eseguito in economia il competente ufficio tecnico redige un documentato rendiconto finale delle spese ed una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti.

     2. Per i lavori eseguiti in base a convenzioni e cottimi fiduciari, al rendiconto e alla relazione finale sono allegati i certificati di regolare esecuzione dei lavori, che servono da attestati di collaudo, redatti a cura del competente ufficio tecnico dell'assessorato che ha provveduto alla stipulazione delle relative convenzioni ed accordi.

     3. Per i lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve recare anche la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità o il rimborso di somme spettanti all'Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

     a) 5 febbraio 1962 (Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia);

     b) 11 giugno 1974 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

     c) 14 dicembre 1977 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

     d) 24 maggio 1978 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

     e) 11 gennaio 1982, n. 1 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

     f) 31 maggio 1983, n. 2 (Modifica al Regolamento regionale 5 febbraio 1962 per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia).

 

 


[1] Abrogato dall’art. 11 della L.R. 16 giugno 2005, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1. del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 1. del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 2 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[23] Articolo abrogato dall'art. 3 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[24] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[25] Comma così integrato dall'art. 5 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 9 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 9 del R.R. 5 dicembre 1995, n. 8.