§ 3.8.78 - R.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:18/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Determinazione a titolo sperimentale di nuove procedure per la concessione delle provvidenze per l’acquisto, la nuova costruzione ed il recupero della prima casa).


§ 3.8.78 - R.R. 18 gennaio 2007, n. 1. [1]

Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

(B.U. 30 gennaio 2007, n. 5).

 

Art. 1. (Determinazione a titolo sperimentale di nuove procedure per la concessione delle provvidenze per l’acquisto, la nuova costruzione ed il recupero della prima casa).

     1. I commi 1 e 3 dell’articolo 8 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), sono abrogati.

     2. Per gli anni 2007 e 2008, l’applicazione degli articoli 17, 21, 22 e 23 del regolam. reg. 1/2002, concernenti i tempi di presentazione e le modalità di formazione della graduatoria delle domande rivolte all’ottenimento dei benefici di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), è sospesa.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, per gli anni 2007 e 2008, modalità sperimentali per l’ammissione ai benefici di cui alla L.R. 76/1984, finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione delle relative procedure, stabilendo in particolare:

     a) che l’ammissione delle domande presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale sia disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione;

     b) che le domande ammesse a beneficio, ma non finanziate nell’anno di presentazione per insufficienza di risorse finanziarie, siano finanziate nell’anno successivo.

     4. Alle domande rivolte all’ottenimento dei benefici di cui alla L.R. 76/1984 presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro il 30 novembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2.


[1] Abrogato dall'art. 34 del R.R. 26 maggio 2009, n. 2.