§ 3.8.58 - L.R. 28 marzo 1995, n. 9.
Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:28/03/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo).
Art. 3.  (Concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizione finanziaria).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.58 - L.R. 28 marzo 1995, n. 9. [1]

Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici. [2]

(B.U. 4 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. (Finalità). [3]

     1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti di tipo residenziale e assimilabili ovvero in singole unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale, la Regione concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti, di sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente agli alberghi, di sostituzione anche delle sole superfici vetrate.

 

     Art. 2. (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo). [4]

     1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m² °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante.

     2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.

     3. Per gli alberghi e per le unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali.

     4. Gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalità dei locali, o come completamento o come integrale sostituzione riferita all'unità immobiliare, abitabile o agibile, dotati di apertura verso l'esterno.

     5. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'art. 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

     6. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.

     7. Nel caso degli alberghi, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore a tre anni rispetto a quella di presentazione della domanda.

     8. In via transitoria, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa successivamente al 31 dicembre 1995, purché la presentazione della domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 3. (Concessione ed erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la modulistica per la formulazione della domanda e l'elenco della documentazione da allegare, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi. La documentazione, comunque, deve comprendere le fatture originali dei materiali. Se la documentazione non è prodotta in modo completo contestualmente alla presentazione della domanda, quest'ultima è considerata inammissibile e restituita all'interessato.

     2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 9.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 13.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto abitabile, di lire 160.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o porta finestra prevalentemente vetrato, interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti e di lire 30.000 per ogni metro quadrato di superficie vetrata. A tal fine, si sommano le superfici di vano finestra, di porta finestra e di doppio vetro, di ogni unità immobiliare, con arrotondamento all'unità intera per difetto [5].

     2 bis. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni nell'indice generale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'aggiornamento si applica, ai fini della determinazione del contributo, alle domande la cui documentazione di spesa è successiva alla data del provvedimento con il quale la Giunta regionale approva l'adeguamento degli incentivi [6].

     3. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi medesimo oggetto e finalità [7].

     4. Le domande sono istruite dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, che può altresì disporre controlli, atti a verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia durante l'istruttoria delle domande, sia nei tre anni successivi la concessione dei contributi.

     5. Qualora gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di contributo e non idonei a conseguire le finalità della presente legge, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo, che deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

     Art. 4. (Disposizione finanziaria).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1995/1997, una spesa annua di lire 500.000.000, il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48950 del bilancio regionale.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1995 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno finanziario 1995 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Interventi sui settori economici - energia - Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso civile - B 2.2.2.); per gli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo, per lire 500.000.000 annue, delle risorse iscritte sul capitolo 69020 del bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 1995/1997.

     3. A decorrere dal 1998 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     lire 500.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale: 2.2.2.15

     codificazione: 2.1.2.4.1.3.7.26.05.22

     cap. 48950 (di nuova istituzione)

     "Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche"

     lire 500.000.000.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 20 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9.

[4] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1999, n. 32.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1998, n. 9.