§ 3.8.7 - Legge regionale 18 maggio 1972, n. 4.
Proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:18/05/1972
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Sono prorogate, con modifiche, per l'anno 1972 le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22 e [...]
Art. 2.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1972, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 miliardo [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 20 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente [...]
Art. 5. 
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7. 
Art. 8.      Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei [...]
Art. 9.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.7 - Legge regionale 18 maggio 1972, n. 4. [1]

Proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 20 maggio 1972, n. 5).

 

Art. 1.

     Sono prorogate, con modifiche, per l'anno 1972 le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22 e 3 agosto 1971 n. 7, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 2.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1972, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 miliardo 500 milioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 1.200.000.000 sarà ripartita in venti annualità di Lire 60.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno finanziario 1991.

     Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

     a) per l'anno finanziario 1972:

     mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1972 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 250.000.000 a Lire 310.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 60.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale

- Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 60

milioni;

     b) per i successivi anni finanziari:

     mediante imputazione della spesa annua di Lire 60 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1991.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 20 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

 

NELLA PARTE ENTRATA:

     Lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 67.000.000.

 

NELLA PARTE SPESA:

     Lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 67.000.000.

     Le maggiori entrate e spese annue di Lire 20.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1972 al 1991.

     In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di Credito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11.

 

     Art. 5. [3]

     L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve essere stabilito in rapporto al costo dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

     - L. 5.000.000 per l'acquisto di alloggi;

     - L. 7.000.000 per la costruzione di alloggi o per la sistemazione di alloggi già esistenti.

     I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto a un trattamento di pensione.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 9.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Integra l'art. 6 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21.

[5] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21, e sostitutivo dell'art. 5 della L.R. 30 agosto 1970, n. 22.