§ 3.8.6 - Legge regionale 3 agosto 1971, n. 7.
Proroga, per l'anno 1971, delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:03/08/1971
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Sono prorogate, per l'anno 1971, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22, riguardanti [...]
Art. 2.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1971, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 18 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3, e per il conseguente [...]
Art. 5.      Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei [...]
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.6 - Legge regionale 3 agosto 1971, n. 7. [1]

Proroga, per l'anno 1971, delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22 riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 15 agosto 1971, n. 6).

 

Art. 1.

     Sono prorogate, per l'anno 1971, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 2.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1971, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di Lire 40.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1990.

     Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

     a) per l'anno finanziario 1971:

     mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1971 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 210.000.000 a Lire 250.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 40.000.000 dal Cap. 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40.000.000;

     b) per i successivi anni finanziari:

     mediante imputazione della spesa annua di Lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1990.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 18 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3, e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971:

 

NELLA PARTE ENTRATA:

     lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 94.500.000 a Lire 112.500.000.

 

NELLA PARTE SPESA:

     lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 94.500.000 a Lire 112.500.000.

     Le maggiori entrate e spese annue di Lire 18.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1990.

     In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo presumibile importo delle garanzie fideiussorie accordate agli Istituti di Credito in applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge regionale 10 aprile 1967 n. 11.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 per cento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge, e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché di sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modifica l'art. 6 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.