§ 3.7.5 – L.R. 4 agosto 2006, n. 20.
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il recupero di fabbricati situati nei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.7 centri storici
Data:04/08/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini per la stipulazione dei contratti definitivi di mutuo. Modificazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31).
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.7.5 – L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il recupero di fabbricati situati nei centri storici.

(B.U. 5 settembre 2006, n. 37).

 

Art. 1. (Proroga dei termini per la stipulazione dei contratti definitivi di mutuo. Modificazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31).

     1. Al comma 11 dell’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.