§ 3.5.2 – L.R. 28 dicembre 1983, n. 80.
Finanziamento delle attività previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, recante l'istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali
Data:28/12/1983
Numero:80

§ 3.5.2 – L.R. 28 dicembre 1983, n. 80.

Finanziamento delle attività previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, recante l'istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione civile.

(B.U. 29 dicembre 1983, n. 24).

 

(Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19).