§ 3.4.22 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64.
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:27/08/1994
Numero:64


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione di fauna selvatica).
Art. 3.  (Regime patrimoniale della fauna selvatica).
Art. 4.  (Specie ed animali particolarmente protetti).
Art. 5.  (Piano regionale faunistico-venatorio).
Art. 6.  (Zona Alpi).
Art. 7.  (Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura).
Art. 8.  (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia).
Art. 9.  (Aziende agrituristico-venatorie, aziende faunistico- venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale).
Art. 10.  (Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi).
Art. 11.  (Comprensori alpini di caccia).
Art. 12.  (Gestione della fauna selvatica).
Art. 13.  (Ufficio per la fauna selvatica).
Art. 14.  (Consulta faunistica regionale).
Art. 15.  (Comitato regionale per la gestione venatoria).
Art. 16.  (Revisore legale)
Art. 17.  (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori).
Art. 18.  (Controllo della fauna selvatica).
Art. 18 bis.  (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)
Art. 19.  (Catture a scopo di ripopolamento).
Art. 20.  (Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica).
Art. 21.  (Attività di inanellamento).
Art. 22.  (Catture a fini di richiamo).
Art. 23.  (Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento).
Art. 24.  (Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale).
Art. 25.  (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica).
Art. 26.  (Attività di tassidermia ed imbalsamazione).
Art. 27.  (Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche).
Art. 28.  (Esercizio di caccia).
Art. 29.  (Mezzi di caccia).
Art. 30.  (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria).
Art. 31.  (Calendario venatorio).
Art. 32.  (Divieti).
Art. 33.  (Tesserino regionale).
Art. 33 bis.  (Commissione disciplinare)
Art. 33 ter.  (Divieto di rilascio del tesserino regionale)
Art. 34.  (Abilitazione venatoria).
Art. 35.  (Commissione d'esame).
Art. 36.  (Prova d'esame).
Art. 37.  (Programma d'esame).
Art. 38.  (Assicurazione obbligatoria).
Art. 39.  (Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio).
Art. 40.  (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica).
Art. 41.  (Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente).
Art. 42.  (Vigilanza venatoria).
Art. 43.  (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).
Art. 44.  (Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).
Art. 45.  (Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia).
Art. 46.  (Sanzioni amministrative).
Art. 47.  (Corsi di aggiornamento).
Art. 48.  (Comitato regionale per la caccia).
Art. 49.  (Riserve di caccia in concessione speciale).
Art. 50.  (Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio).
Art. 51.  (Applicazione di norme dello Stato).
Art. 52.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 53.  (Variazioni di bilancio).
Art. 54.  (Delega alla Giunta regionale).
Art. 55.  (Abrogazione di leggi).
Art. 56.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.4.22 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. In attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'art. 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.

 

     Art. 2. (Definizione di fauna selvatica).

     1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

     2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

 

     Art. 3. (Regime patrimoniale della fauna selvatica).

     1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

     2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.

 

     Art. 4. (Specie ed animali particolarmente protetti).

     1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:

     a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);

     b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne (Ciconiidae), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);

     c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;

     d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA REGIONALE

 

     Art. 5. (Piano regionale faunistico-venatorio).

     1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

     2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.

     3. Il piano disciplina in particolare:

     a) il regime di tutela della fauna selvatica;

     b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

     c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico- venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 7, comma 9;

     d) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge;

     e) gli indici di densità venatoria;

     f) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'art. 10 della l. 157/1992;

     g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori alpini di caccia, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione [1];

     h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento [2];

     i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione [3].

     4. Il piano è corredato da:

     a) cartografie del territorio regionale indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

     b) programmi di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

     c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

     d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche.

 

     Art. 6. (Zona Alpi).

     1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all'art. 11 della l. 157/1992 e, visto l'art. 3, comma 2, è costituito in riserva regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso.

 

     Art. 7. (Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura).

     1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

     2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

     3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono vietati l'esercizio venatorio, nonché l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 e all'art. 18, comma 1.

     4. L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta.

     5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.

     6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, senza oneri, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.

     7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori di fondi costituenti almeno il sessanta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.

     8. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza con le modalità previste dal comma 4.

     9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura nelle quali si siano rilevati una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo provocati dalla fauna selvatica.

 

     Art. 8. (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia).

     1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:

     a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

     b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.

     1 bis. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte nelle aree interessate dai censimenti estivi dell'avifauna alpina indicate dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica [4].

     2. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale faunistico- venatorio di cui all'art. 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia [5].

     3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui al comma 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti [6].

     4. Avverso la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

     5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari, dei titolari di diritti reali di godimento o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il sessanta per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.

     6. Le aree di cui al comma 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo [7].

     7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

     8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.

 

     Art. 9. (Aziende agrituristico-venatorie, aziende faunistico- venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale).

     1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.

     2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi della l. 97/1994, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire aziende faunistico-venatorie o autorizzarne l'istituzione, su richiesta degli interessati, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di ripopolamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.

     3. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

     4. Le aziende agrituristico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5 e sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono fissati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi).

     1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.

     2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

     3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

     4. Nei fondi di cui al presente articolo è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

     5. Parimenti l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

     6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o del conduttore alla Regione, precisando l'estensione del fondo ed allegando mappa catastale con indicazione dei relativi confini. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

     7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica.

     8. L'esercizio venatorio è vietato inoltre sui terreni in attualità di coltivazione intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti sino a raccolto effettuato, i vigneti, nonché i terreni di recente rimboschimento.

 

     Art. 11. (Comprensori alpini di caccia). [8]

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'art. 7, è provvisoriamente costituito in un unico comprensorio alpino di caccia.

     2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce i comprensori alpini di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico- venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. h).

 

CAPO III

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

 

     Art. 12. (Gestione della fauna selvatica).

     1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte sull'intero territorio regionale dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali che si avvale anche degli organi di cui agli art. 14 e 15.

     2. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio nonché di cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.

     3. Gli eventuali prelievi ed abbattimenti all'interno dei parchi regionali naturali previsti dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), in assenza del piano di gestione territoriale del parco, devono essere approvati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'ente gestore, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e attuati con il controllo dell'Ufficio per la fauna selvatica.

 

     Art. 13. (Ufficio per la fauna selvatica).

     1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.

     2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone di:

     a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;

     b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);

     c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico quinto livello);

     d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.

     3. Il personale di cui al comma 2 è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale

dell'Amministrazione regionale).

 

     Art. 14. (Consulta faunistica regionale).

     1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.

     2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

     a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;

     c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;

     d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;

     e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;

     f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o suo sostituto;

     g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

     h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti, o loro sostituti;

     i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro sostituti;

     l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della l. 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione, o loro sostituti;

     m) il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15, o suo sostituto;

     n) un rappresentante designato dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

     o) un rappresentante designato dalle Comunità montane, o suo sostituto [9].

     3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:

     a) la proposta del calendario venatorio;

     b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;

     c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;

     d) ogni altro aspetto della presente legge che richieda l'acquisizione del parere di cui al presente comma.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13.

     5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.

     6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

     7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.

     8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

 

     Art. 15. (Comitato regionale per la gestione venatoria).

     1. E' istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:

     a) un presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;

     b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente [10];

     c) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

     d) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

     e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della l. 157/1992, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

     f) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della l. 349/1986, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

     g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

     h) un rappresentante designato dalle Comunità montane.

     2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.

     3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

     4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.

     5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

     5 bis. Al presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, oltre a quanto stabilito dal comma 5, può essere corrisposta un'indennità di funzione, stabilita dal Comitato, di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali [11].

     6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:

     a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. 33;

     b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;

     c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);

     d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'art. 5;

     e) individuare i cacciatori da destinare nei comprensori alpini di caccia sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. e) e g);

     f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

     g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria [12].

     7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante l'ottanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) [13].

 

     Art. 16. (Revisore legale) [14]

     1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.

 

     Art. 17. (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori).

     1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;

c) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;

d) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;

f) circoscrizione venatoria numero 6, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

g) circoscrizione venatoria numero 7, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

h) circoscrizione venatoria numero 8, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime [15].

     2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori costituite da un minimo di nove e un massimo di ottanta cacciatori [16].

     3. I cacciatori sono assegnati di diritto alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza; essi possono essere assegnati, a richiesta, ad altra sezione comunale cacciatori dal Comitato regionale per la gestione venatoria, in base ai posti disponibili e secondo una graduatoria di priorità definita dal Comitato stesso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) [17].

     4. Qualora il numero dei cacciatori residenti nel Comune non raggiunga il limite di nove, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario [18].

     5. In un Comune non può essere costituita più di una sezione.

     6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:

     a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;

     b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale.

     7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è disposto dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

CAPO IV

ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

 

     Art. 18. (Controllo della fauna selvatica).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro- forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'art. 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.

     2. Nelle riserve naturali di cui alla l.r. 30/1991 il controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 è subordinato al parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

     3. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con l'eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni purché in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio, e dei cacciatori di cui all'art. 12, comma 2.

     4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.

     5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere sorvegliati, seppur saltuariamente. E' fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'art. 8 [19].

     5 bis. Qualora, per la mancata sorveglianza, si renda necessario il recupero degli animali di cui al comma 5 da parte delle strutture della pubblica amministrazione, la stessa decide in merito alla destinazione dei capi recuperati [20].

     6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l'esercizio venatorio, la sanzione è applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell'animale, entro ventiquatt'ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta [21].

     6 bis. Ogni qualvolta l'omessa custodia di un animale di affezione provochi da parte dello stesso il ferimento o la morte di un esemplare di fauna selvatica, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica al proprietario la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 4 bis [22].

     7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì consentire l'abbattimento di animali di specie non comprese nel comma 1, per i motivi di cui allo stesso comma o per la salvaguardia dei biotopi od il mantenimento della diversità delle specie.

     7 bis. I capi di ungulati selvatici abbattuti nel corso di interventi di controllo sono inviati ai centri di lavorazione abilitati, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale [23].

 

     Art. 18 bis. (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE) [24]

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.

3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei seguenti casi:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) nell'interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

d) per la protezione della flora e della fauna;

e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l'allevamento connesso a tali attività;

f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d'intesa con l'organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.

5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

 

     Art. 19. (Catture a scopo di ripopolamento).

     1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, salvo che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, catture a scopo di ripopolamento.

 

     Art. 20. (Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica).

     1. E' vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tal caso, se ne dia preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.

     2. E' vietato molestare, in qualsiasi modo, gli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.

     3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione di motivata richiesta scritta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.

 

     Art. 21. (Attività di inanellamento).

     1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con proprio decreto, secondo le modalità previste dall'art. 4 della l. 157/1992, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

     2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale od al Comune competenti per territorio.

     3. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed i Comuni provvederanno in seguito agli obblighi previsti dalla l. 157/1992.

 

     Art. 22. (Catture a fini di richiamo).

     1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.

 

     Art. 23. (Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento).

     1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.

     2. L'introduzione di selvaggina viva dall'estero deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dall'art. 20 della l. 157/1992.

     3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario della competente autorità veterinaria.

     4. E' vietato introdurre e liberare nel territorio regionale animali estranei alla fauna selvatica indigena, al di fuori di specifici piani regionali di introduzione di specie animali per le quali sia stato conseguito il parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fatta salva l'introduzione di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

 

     Art. 24. (Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale).

     1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

     3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.

     4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.

     6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 10 della l.r. 14/1994.

 

     Art. 25. (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica).

     1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio, che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi [25].

     2. Qualora la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica riconosca che gli esemplari di fauna selvatica di cui al comma 1 non rivestono particolare interesse scientifico, questi possono essere lasciati in detenzione ai soggetti che li hanno rinvenuti, secondo le modalità di cui all'articolo 27 [26].

     3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Attività di tassidermia ed imbalsamazione).

     1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

     2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica presente sul territorio della Comunità economica europea;

     b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extracomunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

     c) alla fauna domestica.

     3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.

     4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.

     5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, ai sensi della normativa vigente, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.

     6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alle specie cacciabili nella regione occorre apposita dichiarazione di provenienza.

     7. Il mancato rispetto di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'art. 32 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

 

     Art. 27. (Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche).

     1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico [27].

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia [28].

     1 ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento [29].

     2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.

 

CAPO V

MODALITA' DELL'ESERCIZIO VENATORIO

 

     Art. 28. (Esercizio di caccia).

     1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.

     2. E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

     3. L'esercizio della caccia può essere praticato in varie forme ognuna delle quali viene disciplinata, in maniera diversa per quel che riguarda le specie cacciabili, le modalità ed i tempi di caccia, dal calendario venatorio di cui all'art. 31, nel rispetto della presente legge.

     4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

     5. Per la ricerca di animali feriti durante l'esercizio venatorio possono essere utilizzati, previo avviso alla stazione forestale competente per territorio, cani da traccia su pista da sangue, appositamente addestrati ed abilitati attraverso prove ufficiali dell'Associazione cani da caccia, affiliata all'Ente nazionale della cinofilia italiana ENCI, iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato

dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

     Art. 29. (Mezzi di caccia).

     1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

     a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

     b) con una canna ad anima liscia, a ripetizione manuale o semiautomatica, con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

     c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40. Per la caccia di selezione agli ungulati, il caricatore deve essere adattato in modo da non contenere più di due colpi [30];

     d) con due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40 [31].

     2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

     Art. 30. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria).

     1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:

     a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), cinghiale (Sus scrofa), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europea (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);

     b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur) [32].

     2. I periodi di attività venatoria in relazione alle specie di cui al comma 1 sono stabiliti dal calendario venatorio, di cui all'art. 31, e sono contenuti entro il 1° settembre ed il 31 gennaio.

     3. Possono essere previste deroghe al periodo di cui al comma 2, unicamente nel caso di caccia selettiva, per qualità, sesso e struttura delle popolazioni, agli ungulati, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

 

     Art. 31. (Calendario venatorio).

     1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.

     2. Il calendario venatorio indica:

     a) le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo;

     b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;

     c) il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per ogni singola specie e per ogni cacciatore;

     d) le norme inerenti all'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;

     e) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

     2 bis. Per le specie cacciabili soggette ad assegnazione nominativa, al fine di assicurare il legame cacciatore - territorio, i capi prelevabili in una determinata unità gestionale sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori situate nel territorio in cui ricade l'unità gestionale medesima [33].

 

     Art. 32. (Divieti).

     1. Ai fini della presente legge, è vietato:

     a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

     b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

     c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;

     d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione intera, in direzione di:

     1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;

     2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

     3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;

     4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

     e) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'art. 29;

     f) praticare qualsiasi forma di uccellagione;

     g) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;

     h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, o usare mezzi aerei per il trasporto di mezzi di caccia;

     i) usare richiami vivi o richiami artificiali di qualsiasi tipo;

     l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

     m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;

     n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati;

     o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento a raggi laser o che permettono la visione notturna;

     p) utilizzare durante l’esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso [34];

     q) praticare l'esercizio venatorio:

     1) ove esistono opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;

     2) ove esistono monumenti nazionali;

     3) nei parchi nazionali e regionali, nelle foreste demaniali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla l.r. 30/1991;

     4) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18;

     5) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio;

     6) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

     7) nei fondi di cui all'art. 10;

     8) nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;

     r) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo di tipo ludico su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e), della l. 157/1992.

     2. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale.

 

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

 

     Art. 33. (Tesserino regionale).

     1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse", predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria [35].

     2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

     a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

     b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'art. 39;

     c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 38;

     d) all'aver optato, ai sensi dell'art. 12 della l. 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi;

     e) all'aver compiuto il diciottesimo anno di età [36];

     e bis) per i cacciatori che non hanno mai praticato l'esercizio venatorio in Zona Alpi o in Valle d'Aosta, alla verifica della conoscenza delle disposizioni regionali in materia venatoria e della biologia e riconoscimento delle specie di selvaggina presenti sul territorio regionale e sottoposte a pianificazione venatoria, attraverso specifico esame le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, dinanzi alla commissione di cui all'articolo 35 [37].

     3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia [38].

     4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria [39].

     5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

     6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:

     a) i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio;

     b) la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio;

     c) i capi di selvaggina, non appena abbattuti.

     7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dall'art. 5, comma 3, lett. e) e g).

     7 bis. [Il tesserino non può in ogni caso essere rilasciato:

     a) per due stagioni venatorie consecutive a chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni penali di cui all'articolo 30 della l. 157/1992;

     b) per una stagione venatoria a chi sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981, per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della l. 157/1992 o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della presente legge] [40].

 

     Art. 33 bis. (Commissione disciplinare) [41]

     1. E' istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.

     2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.

 

     Art. 33 ter. (Divieto di rilascio del tesserino regionale) [42]

     1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore ai tre anni.

     2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della l. 157/1992 e all'articolo 46, comma 1, lettera i), della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a due anni.

     3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.

     4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.

 

     Art. 34. (Abilitazione venatoria).

     1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; la Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute [43].

     2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria, il candidato deve presentare domanda scritta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali allegando:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio.

     3. Nel corso della prima stagione di caccia effettuata dopo il rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie; durante l'esercizio venatorio i due cacciatori non possono cacciare separatamente.

     4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nelle sessioni previste nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età [44].

 

     Art. 35. (Commissione d'esame).

     1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera ebis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali [45].

     2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     3. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente, o suo sostituto;

b) un esperto in vertebrati omeotermi in possesso di diploma di laurea, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso, o suo sostituto [46].

     4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte da personale del Comitato regionale per la gestione venatoria [47].

     5. Ai componenti la commissione d'esame, indicati dal comma 3, lett. b), c), e d), compete, per ogni riunione preliminare e per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza ed il rimborso, se dovuto, delle spese di trasferta, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

     6. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

 

     Art. 36. (Prova d'esame). [48]

     1. L'ottenimento dell'abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all'articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     2. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L'esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

     3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all'articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.

     4. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre aver frequentato uno specifico corso di preparazione, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle materie oggetto d'esame, nonché aver partecipato ad uscite sul campo in occasione di censimenti o altre attività di gestione della fauna selvatica organizzati dalla struttura regionale competente in materia di gestione faunistica con la collaborazione, anche di tipo economico, del Comitato regionale per la gestione venatoria, anche avvalendosi di strutture specifiche tra cui il Centro d'educazione regionale faunistica. I contenuti e le modalità di partecipazione e svolgimento del corso sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione [49].

     5. Ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione venatoria, sono esonerati dall'esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono, inoltre, esonerati dall'esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all'articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l'esonero è richiesto.

 

          Art. 37. (Programma d'esame). [50]

     1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:

a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;

b) una prova teorica sulle seguenti materie:

1) legislazione venatoria;

2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

3) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

5) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.

 

     Art. 38. (Assicurazione obbligatoria).

     1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

 

CAPO VII

TASSE ED INDENNIZZI

 

     Art. 39. (Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio).

     1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.

     2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia [51].

     3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.

     4. La tassa di concessione regionale non è dovuta se:

     a) la caccia non è esercitata durante l’intero anno cui la tassa si riferisce;

     b) la caccia è esercitata esclusivamente fuori del territorio regionale;

     c) la caccia è esercitata sul territorio regionale esclusivamente nei confronti di esemplari di avifauna di specie cacciabili responsabili di alterazioni dell’equilibrio naturale, di danni alle produzioni agro-forestali o di problematiche di ordine sanitario, individuate, di anno in anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione [52].

     5. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato, entro il 31 marzo, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente postale intestato all’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, specificando sul retro la causale del versamento [53].

     5 bis. Il pagamento della tassa di concessione regionale è condizione necessaria per la partecipazione del cacciatore alle attività attinenti alla gestione faunistico-venatoria [54].

…..5 ter. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale comporta una maggiorazione del 40 per cento della stessa; tale maggiorazione non si applica ai cacciatori che richiedono per la prima volta il tesserino regionale di cui all'articolo 33 e a quelli che non hanno avuto il tesserino regionale l'anno precedente [55].

     6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

     a) il cinque per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;

     b) l'ottanta per cento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;

     c) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'art. 40;

     d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'art. 41 [56].

     7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo 00255 da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio venatorio".

 

     Art. 40. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica).

     1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori, costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. c).

     2. Il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, od il conduttore, ai fini del risarcimento, sono tenuti a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni successivi all'accertamento ed alla valutazione dell'ammontare effettivo del danno economicamente subito, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo criteri che verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 41. (Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente).

     1. Per il contributo dovuto ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento od ai conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente è istituito apposito fondo regionale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. d).

     2. Per ciascun anno finanziario hanno diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 1, la cui entità e le modalità di erogazione verranno definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari, od i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi che:

     a) adottano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale, quali colture biologiche, lotta biologica e lotta integrata;

     b) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;

     c) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.

     3. Ai fini dell'ottenimento del contributo il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento od il conduttore del fondo deve presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali un progetto o una documentazione illustranti le metodologie adottate per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2.

 

CAPO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 42. (Vigilanza venatoria).

     1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

     a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;

     b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute a livello nazionale, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

     2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate, comunali, forestali, campestri e private [57].

     3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [58].

 

     Art. 43. (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).

     1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.

     2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [59].

     3. Le armi ed i mezzi di caccia sequestrati ai sensi del comma 2 saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative, salvo eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

     4. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica morta, l'Amministrazione regionale tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, provvede alla sua vendita; la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente postale n. 11019114 intestato alla Regione, ed introitato al capitolo 7800 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nella parte entrata del bilancio della Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna selvatica.

     5. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

     6. In caso di violazioni alle disposizioni sull'attività venatoria aventi rilevanza penale, si procede ai sensi della vigente legislazione statale in materia.

     7. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni; la mancata osservanza di quanto disposto implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.

     8. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.

 

     Art. 44. (Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).

     1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.

     2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1, la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.

     3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'art. 35, integrata da un membro effettivo ed uno supplente per ciascuna delle tipologie di associazioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. h), i), e l) [60].

     4. Il programma e le modalità dell'esame di cui al comma 1 verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.

     6. A seguito dell'ottenimento del decreto di nomina, ogni guardia volontaria venatoria è dotata, a cura dell'Amministrazione regionale, di un tesserino di riconoscimento che dev'essere esibito durante le operazioni di servizio.

     7. La guardia venatoria volontaria che incorre in infrazioni in qualità di cacciatore o commette degli illeciti in qualità di guardia è sottoposto al ritiro immediato del tesserino di riconoscimento oltre che alle sanzioni previste dalla presente legge e dalla restante normativa in vigore.

 

     Art. 45. (Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia).

     1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'art. 30 della l. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

     2. I provvedimenti, le relative procedure e le modalità di adozione concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia sono disposti a norma dell'art. 32 della l. 157/1992.

 

     Art. 46. (Sanzioni amministrative). [61]

     1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della l. 157/1992le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da euro 240 a euro 1.440;

b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agrituristico-venatorie, nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da euro 40 a euro 240;

c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da euro 400 a euro 2.400; ;

d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da euro 400 a euro 2.400; ; e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'art. 23: da euro 80 a euro 480; ;

f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista dall'art. 24: euro 120 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni all'art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

g) mancata denuncia entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio da parte di chi in qualsiasi tempo rinvenga od abbatta per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa: da euro 40 a euro 240;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nelle giornate non prescelte o per le quali il calendario venatorio non consente tale attività: da euro 320 a euro 1.920;

i) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da euro 320 a euro 1.920;

l) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia o smontate: da euro 160 a euro 960;

m) caccia a rastrello in più di tre persone fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinato dal calendario venatorio: da euro 320 a euro 1.920;

n) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da euro 40 a euro 240; ;

o) vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi di gestione: da euro 400 a euro 2.400; ;

p) esercizio venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio: da euro 160 a euro 960;

q) detenzione di tesserino contraffatto o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da euro 80 a euro 480;

r) esercizio venatorio nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie: da euro 40 a euro 240;

s) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle: da euro 80 a euro 480;

s bis) utilizzo dei mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera c): da euro 320 a euro 1920 [62].

     2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da euro 80 a euro 480;

     3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti o negli atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emesse dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa, qualora non espressamente sanzionate dalla presente legge: da euro 80 a euro 480;

     4. (Omissis).

     4 bis. Per ogni capo di selvaggina abbattuto o catturato abusivamente, il responsabile, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa il cui importo è di seguito riportato:

a) da euro 2.000 a euro 12.000 per gatto selvatico, lince, lontra, lupo, orso, gipeto, martora;

b) da euro 1.000 a euro 6.000 per stambecco, marmotta, rapaci diurni, rapaci notturni, lepre variabile, coturnice, pernice bianca, fagiano di monte;

c) da euro 400 a euro 2.400 per camoscio, capriolo, cervo;

d) da euro 200 a euro 1.200 per lepre europea, coniglio selvatico;

e) da euro 1.000 a euro 6.000 per tutte le restanti specie non cacciabili protette da convenzioni e direttive internazionali e da leggi nazionali;

f) da euro 200 a euro 1.200 per tutte le restanti specie.

     5. I proventi di cui ai commi 1 e 4 bis saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 47. (Corsi di aggiornamento).

     1. Ai sensi dell'art. 22 della l. 157/1992 l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove corsi di aggiornamento in materia faunistica ed in particolar modo sulle nuove disposizioni delle normative vigenti.

     2. Per realizzare i corsi di cui al comma 1, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

 

     Art. 48. (Comitato regionale per la caccia).

     1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla l.r. 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15.

     2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comitato regionale per la caccia ed i beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti a titolo gratuito al Comitato regionale per la gestione venatoria.

     3. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.

     4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia prima del 31 dicembre 1993 è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.

 

     Art. 49. (Riserve di caccia in concessione speciale).

     1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'art. 21 della l.r. 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.

     2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla l.r. 30/1991, e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.

     3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.

     4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.

     5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).

 

     Art. 50. (Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio).

     1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36.

 

     Art. 51. (Applicazione di norme dello Stato).

     1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla l. 157/1992.

 

     Art. 52. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1995 e gravano sul capitolo 40455 da istituirsi nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per gli importi ivi indicati degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio annuale della regione per l'esercizio 1994 e pluriennale 1994/1996 a valere sugli accantonamenti rispettivamente agli allegati 8 e 1 dei bilanci stessi per "Iniziative per la tutela della fauna selvatica (D.1.9.)".

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 39, comma 6, lett. a), b), c), d), saranno iscritti con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1995 in relazione alle previsioni sul capitolo 0255 della parte entrata e graveranno sui capitoli 42000, 40455 di cui al comma 1 e sui seguenti ulteriori capitoli da istituirsi nella parte spesa con le seguenti denominazioni:

     a) "Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria pari al settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della legge regionale";

     b) "Contributo alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica".

 

     Art. 53. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

     a) in diminuzione

     cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

     lire 600.000.000

     b) in aumento

     programma regionale: 2.2.1.10

     codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

     cap. 40455 (di nuova istituzione)

     "Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"

     lire 600.000.000.

 

     Art. 54. (Delega alla Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio derivanti dallo scostamento degli accertamenti dell'ammontare del gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 39, rispetto agli stanziamenti iscritti in sede di previsione di bilancio.

 

     Art. 55. (Abrogazione di leggi).

     1. Le leggi regionali 28/1973, 10 dicembre 1974, n. 47, 16 giugno 1978, n. 27, 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 56. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[13] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[17] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[19] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[20] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[23] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[24] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[26] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[27] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[28] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[29] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[30] Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16 e così modificata dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[32] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[33] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[34] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[35] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[36] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[37] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[38] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[39] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[40] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[41] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[42] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[43] L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[44] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[45] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[46] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[47] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[48] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[49] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 12 giugno 2012, n. 16.

[51] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[52] Comma così sostituito dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[53] Comma già sostituito dall’art. 33 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[54] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così modificato dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[55] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così modificato dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[56] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[57] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[58] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[59] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[60] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33.

[61] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1996, n. 33, dall’art. 25 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 e ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.