§ 3.2.48 - Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40.
Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:05/08/1994
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Destinatari dei contributi).
Art. 2.  (Presentazione delle domande)
Art. 3.  (Concessione dei contributi)
Art. 4.  (Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia)
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Variazioni di bilancio).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.2.48 - Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40.

Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36).

 

Art. 1. (Destinatari dei contributi).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, dall'anno 1994, ad erogare ad enti, associazioni e fondazioni che gestiscono giardini botanici alpini di particolare interesse scientifico, contributi annui a sostegno della loro attività di gestione.

     2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 devono concordare con l'Amministrazione regionale i programmi relativi alle coltivazioni delle specie floreali e devono assicurare che i giardini botanici alpini siano aperti al pubblico.

 

     Art. 2. (Presentazione delle domande) [1]

     1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 1 devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di giardini botanici alpini, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

     2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, individua la documentazione da allegare alle domande di contributo.

 

     Art. 3. (Concessione dei contributi) [2]

     1. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, delle spese previste per l'anno in corso.

     2. Sono ammesse a contributo:

a) le spese per l'acquisto di materiale di consumo o di piccola attrezzatura per la coltivazione della flora;

b) le spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, previamente concordate con la struttura competente;

c) le spese relative al personale.

     3. Il contributo è erogato previa verifica da parte della struttura competente della regolarità e della completezza delle domande, nonché dell'ammissibilità delle spese regolarmente documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

     Art. 4. (Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia) [3]

     1. La Regione eroga un contributo annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia in misura non superiore al 70 per cento della relativa spesa sostenuta, compatibilmente con la disponibilità del bilancio regionale.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso che assicuri il supporto scientifico dell'Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.

     3. Il giardino alpino Castel Savoia è gestito dalla Regione.

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione DONZELLI-GILBERTI, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

     2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:

     - quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;

     - quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette - D.1.7.);

     - per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996.

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

     in diminuzione

     cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     lire 50.000.000

     in aumento

     cap. 39580 "Contributi per la gestione dei giardini alpini"

     lire 50.000.000.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.