§ 3.2.28 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 44.
Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:16/06/1988
Numero:44


Sommario
Art. 3.      1. Ai Comuni che hanno già provveduto all'acquisto delle attrezzature e/o alla costituzione di stazioni intermedie di trasferimento, di cui al precedente articolo, viene assicurato un contributo [...]
Art. 4.      1. I rifiuti speciali provenienti dal Presidio Ospedaliero, dai poliambulatori e dal laboratorio di Sanità Pubblica dell'USL della Valle d'Aosta, nonché ogni altro rifiuto speciale a base [...]
Art. 5.      1. Gli oneri derivanti in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in Lire 2.500.000.000, per le opere di cui all'articolo 1 ed in Lire 450.000.000, per l'impianto di cui [...]
Art. 6.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.2.28 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 44. [1]

Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere.

(B.U. 11 luglio 1988, n. 15, S.S. 15 luglio 1988, n. 1).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3.

     1. Ai Comuni che hanno già provveduto all'acquisto delle attrezzature e/o alla costituzione di stazioni intermedie di trasferimento, di cui al precedente articolo, viene assicurato un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite nel precedente articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. I rifiuti speciali provenienti dal Presidio Ospedaliero, dai poliambulatori e dal laboratorio di Sanità Pubblica dell'USL della Valle d'Aosta, nonché ogni altro rifiuto speciale a base organica e gli animali o parti di animali da distruggere, devono essere smaltiti attraverso l'impianto di incenerimento.

     2. L'impianto di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma precedente è ubicato nel Comune di Brissogne, nelle aree adiacenti gli impianti di compattazione e di depurazione.

     3. L'impianto deve essere dotato, fra l'altro, di vasche e di sistemi idonei per il ricevimento, lo stoccaggio provvisorio e l'alimentazione al forno inceneritore di tutte le categorie di rifiuti da smaltire e delle attrezzature e dei dispositivi atti a garantire il rispetto di tutti i vincoli riguardanti la tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio (emissioni, odori, rumori, scarichi liquidi e solidi).

     4. Il progetto e gli elaborati tecnici relativi all'impianto sono approvati dalla Giunta Regionale.

     5. Alla realizzazione dell'impianto provvede l'Amministrazione regionale.

     6. Le modalità di gestione dell'impianto verranno definite con successivo apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5.

     1. Gli oneri derivanti in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in Lire 2.500.000.000, per le opere di cui all'articolo 1 ed in Lire 450.000.000, per l'impianto di cui all'art. 4, graveranno:

     - quanto a L. 2.500.000.000 sul capitolo 29860 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988;

     - quanto a L. 450.000.000 sul capitolo 29870 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 22850 " Contributi ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ", sul detto capitolo rimane disponibile la minore somma di L. 50.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 22850 "Contributi in conto capitale ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" L. 2.950.000.000

     Variazioni in aumento:

     Settore 2.2.1 "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente"

     Programma 2.2.1.0.9. "Acquedotti fognature ed altre opere igieniche"

     Cap. 29860 (di nuova istituzione)

     Codif. 2.1.2.2.0.3.08.16.09

     "Spese per la progettazione e l'acquisto delle opere elettromeccaniche delle stazioni intermedie di trasferimento"

     Legge regionale 16 giugno 1988 n. 44 articolo 1 L. 2.500.000.000

     Cap. 29870 (di nuova istituzione)

     Codif. 2.1.2.1.3.08.16.09

     "Spese per la costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti speciali a base organica e degli animali o parti di animali da distruggere"

     Legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 articolo 4 L. 450.000.000

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31.

[2] Modificano gli artt. 13 e 24 della L.R. 16 agosto 1982, n. 37.