§ 3.2.25 - Legge regionale 26 novembre 1987, n. 94.
Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:26/11/1987
Numero:94


Sommario
Art. 1.  (Generalità).
Art. 2.  (Rete di rilevamento).
Art. 3.  (Trasmissione dati).
Art. 4.  (Servizio di gestione).
Art. 5.  (Provvedimenti amministrativi).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Variazione di bilancio).


§ 3.2.25 - Legge regionale 26 novembre 1987, n. 94.

Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici.

(B.U. 10 dicembre 1987, n. 23, S.S. 18 dicembre 1987, n. 2).

 

Art. 1. (Generalità).

     1. La Regione interviene direttamente, mediante l'istituzione di una rete di rilevamento della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e la raccolta di dati climatologici, nella realizzazione dei servizi tecnici atti a salvaguardare l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dai fenomeni di alterazione dell'ambiente.

 

     Art. 2. (Rete di rilevamento).

     1. Allo scopo di controllare la situazione ambientale, segnalando eventuali fenomeni di inquinamento, viene predisposto, in via permanente, un sistema automatico di verifica dei livelli di inquinamento ambientale.

     2. Il sistema di prelievo di campioni, di rilevamento e acquisizione dei dati è organizzato in stazioni distribuite in località significative del territorio regionale.

 

     Art. 3. (Trasmissione dati).

     1. I dati rilevati dalle unità periferiche vengono automaticamente e periodicamente trasmessi a mezzo vettori radio ad una unità centrale ove sono raccolti, elaborati ed archiviati.

     2. I dati ricevuti sono messi a disposizione principalmente degli enti o organismi interessati ed in particolare: del laboratorio di analisi dell'Unità Sanitaria Locale, del servizio selvicoltura difesa e gestione del patrimonio forestale e dell'ufficio meteorologico regionale.

     3. I dati rilevati dalle stazioni saranno oggetto, ai fini statistici, di periodiche pubblicazioni ed i tabulati saranno inviati agli organismi maggiormente interessati.

 

     Art. 4. (Servizio di gestione).

     1. La Regione individua l'idoneo servizio regionale incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni, della strumentalizzazione e dei vettori - radio e, in particolare, della raccolta dei dati.

 

     Art. 5. (Provvedimenti amministrativi).

     1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti amministrativi per l'esecuzione della presente legge.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 300.000.000 per il 1987 e in L. 1.500.000.000 per il 1988 graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 29850 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno successivo.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     per l'anno 1987 mediante riduzione di L. 300.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo a " Interventi di recupero della zona del Checruit in Comune di Courmayeur "; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 2.700.000.000;

     per l'anno 1988 mediante utilizzo per L. 1.500.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987/1989.

 

     Art. 7. (Variazione di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "

     L. 300.000.000

     in aumento

     Settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

     Programma 2.2.1.09: Fognature ed altre opere igieniche

     Cap. 29850 (di nuova istituzione)

     codificazione: 2.1.2.1.0.3.08.16.04

     "Spese per l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici".

     Legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 L. 300.000.000