§ 3.1.1 - Legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 acque pubbliche
Data:08/11/1956
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al Decreto legislativo luogotenziale 7 settembre 1945 n. 546 e allo Statuto regionale, promulgato con legge [...]
Art. 2.      I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli Organi della Regione.
Art. 3.      Il territorio della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve [...]
Art. 4.      Il "piano generale" stabilito dal Comitato Misto ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5.      L'Assessore ai lavori pubblici della Regione provvede, in materia di acque pubbliche, siano queste di pertinenza del Demanio regionale o statale, ovvero alla Regione concesse, ai servizi [...]
Art. 6.      Compete al Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi delibere dei competenti Organi regionali, provvedere con Decreto:
Art. 7.      Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni, debitamente assentite dalla Amministrazione regionale, non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano [...]
Art. 8.      Per l'applicazione del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi previsto dall'articolo 53 del TU di Leggi 11-12-1933 n. 1775, afferente alle utenze idroelettriche date in subconcessione, [...]
Art. 9.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.1 - Legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

(B.U. 1 dicembre 1956).

 

Art. 1.

     La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al Decreto legislativo luogotenziale 7 settembre 1945 n. 546 e allo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, siano esse in concessione novantanovennale, ovvero appartenenti al demanio regionale, tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

     Le concessioni e subconcessioni che la Regione può rilasciare per l'utilizzazione di dette acque sono disciplinate dalle norme legislative della Repubblica integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

 

     Art. 2.

     I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli Organi della Regione.

     Le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, e così anche le domande per varianti ad utilizzazioni in atto già autorizzate dalla Regione stessa, ovvero assentite dallo Stato, ma che comportino impieghi di acque di spettanza della Regione, debbono essere dirette alla Amministrazione regionale e presentate all'Assessorato ai lavori pubblici, Ufficio regionale Acque.

     I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni ed altri gravami fiscali di spettanza della Regione, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     Il territorio della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve effettuarsi in armonia al "Piano Generale di utilizzazione" disposto dal "Comitato Misto", di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

 

     Art. 4.

     Il "piano generale" stabilito dal Comitato Misto ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le domande non corrispondenti alle direttive del " Piano generale ", vigente al momento della loro presentazione, debbono essere restituite agli interessati con invito a modificarne, entro prefisso termine, gli schemi previsti di utilizzazione, per renderli conformi al "Piano generale".

     In difetto, dopo la scadenza del termine, verrà provveduto alla loro reiezione a norma di legge.

 

     Art. 5.

     L'Assessore ai lavori pubblici della Regione provvede, in materia di acque pubbliche, siano queste di pertinenza del Demanio regionale o statale, ovvero alla Regione concesse, ai servizi precisati nel primo comma dell'articolo 4 del DCPS 23- 12- 1946 n. 532.

     Compete all'Assessorato ai LAVORI PUBBLICI provvedere alla emissione delle Ordinanze di istruttoria, sia che riguardino domande di utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, anche nel caso della concorrenza eccezionale prevista dall'articolo 10 del TU di Leggi 11 dicembre 1933 n. 1775, sia che riguardino le domande di varianti di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 6.

     Compete al Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi delibere dei competenti Organi regionali, provvedere con Decreto:

     - alla reiezione delle domande di concessione o di subconcessione per utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, nonché alla reiezione delle domande di varianti di cui al precedente articolo 2;

     - al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo Demanio o per concessione legislativa;

     - alla declaratoria di decadenza delle concessioni e subconcessioni assentite dalla Regione, secondo la procedura di cui all'articolo 55 del TU di leggi 11-12-1933 n. 1775 modificata con legge 18-10-1942 n. 1434.

     Il Presidente della Regione provvede di concerto con i competenti organi del Ministero dei LAVORI PUBBLICI al rilascio dei decreti relativi a domande di varianti ad utilizzazioni in atto assentite dallo Stato, che interessino acque di cui dispone la Regione. Il canone annuo strettamente afferente all'aumento di potenza che verrà prodotta con le varianti è dovuto interamente alla Regione e dovrà essere direttamente versato alla sua Tesoreria.

 

     Art. 7.

     Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni, debitamente assentite dalla Amministrazione regionale, non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto il nulla osta della Amministrazione stessa, previa richiesta motivata.

     Pure per le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni assentite dallo Stato non può essere autorizzata la cessione a termine dell'articolo 20 del TU 11- 12- 1933 n. 1775 senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

     I subingressi nelle domande di concessione o subconcessione non sono validi senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 8.

     Per l'applicazione del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi previsto dall'articolo 53 del TU di Leggi 11-12-1933 n. 1775, afferente alle utenze idroelettriche date in subconcessione, provvede l'Amministrazione regionale alla istruttoria di rito ed alla proposta di liquidazione e di ripartizione del sovracanone stesso da sottoporre al competente Ministero delle Finanze.

 

     Art. 9.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.