§ 2.18.96 - Legge regionale 16 maggio 1988, n. 36.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. Modificazioni delle disposizioni concernenti il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/05/1988
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Contenuto).
Art. 2.  (Disposizioni particolari).
Art. 3.  (Abrogazione di norme).
Art. 4.  (Oneri finanziari).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).


§ 2.18.96 - Legge regionale 16 maggio 1988, n. 36. [1]

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. Modificazioni delle disposizioni concernenti il trattamento economico di missione.

(B.U. 10 giugno 1988, n. 13, S.S. 13 giugno 1988, n. 1).

 

Art. 1. (Contenuto).

     1. La presente legge modifica le disposizioni in materia di trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

 

     Art. 2. (Disposizioni particolari).

     1. Al personale che percepisce l'indennità o il rimborso di trasferta in misura forfettaria, nel caso di missioni compiute all'estero e nel caso di missioni fuori dal territorio regionale che prevedono anche il pernottamento, è dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, compreso il vitto, su presentazione di idonea documentazione.

 

     Art. 3. (Abrogazione di norme).

     1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

 

     Art. 4. (Oneri finanziari).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde lire 5.000.000 graverà sul capitolo 21000 (" Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione ") del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, nonché sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'esercizio 1988 mediante riduzione di L. 5.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 "fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio per l'anno in corso, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 concernente l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 138.750.000.

     - per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 10.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1988/1990. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali "

     (Spese correnti) L. 5.000.000

     in aumento

     Cap. 21000 " Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione. " L. 5.000.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.