§ 2.18.65 - Legge regionale 11 luglio 1980, n. 27.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/07/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      A decorrere dal primo gennaio 1979, la misura dell'indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio [...]
Art. 3.      L'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.
Art. 4.      Le misure dell'indennità di trasferta attualmente corrisposta, in quanto superiori a quelle determinate in applicazione della presente legge, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 120.000.000 di cui Lire 80.000.000 per la corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio indennità dal [...]
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 2.18.65 - Legge regionale 11 luglio 1980, n. 27. [1]

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

(B.U. 12 settembre 1980, n. 8).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     A decorrere dal primo gennaio 1979, la misura dell'indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

 

     Art. 3.

     L'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.

     La misura dell'indennità di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

 

     Art. 4.

     Le misure dell'indennità di trasferta attualmente corrisposta, in quanto superiori a quelle determinate in applicazione della presente legge, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 120.000.000 di cui Lire 80.000.000 per la corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio indennità dal 1-1-1978 al 31-12-1979, graverà per Lire 40.000.000 sul capitolo 21000 (" Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ") e per Lire 80.000.000 sul capitolo 21200 (" Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale ") della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante la riduzione di L. 120.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

     Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei bilanci preventivi.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 120.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 21000 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni L. 40.000.000

     Cap. 21200 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 80.000.000

     Totale L. 120.000.000

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 7 maggio 1975, n. 19.