§ 2.14.25 - Legge regionale 8 agosto 1985, n. 67.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante la costituzione di fondi di rotazione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:08/08/1985
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Fondo di rotazione per l'artigianato).
Art. 2.  (Sussidiarietà dei finanziamenti).
Art. 3.  (Fondo di rotazione per il commercio).
Art. 4.  (Estensione degli interventi riservati alle imprese commerciali).
Art. 5.  (Finanziamento di più unità locali dipendenti da una unica impresa).
Art. 6.  (Fondo di rotazione per la cooperazione).
Art. 7.  (Locazione finanziaria).
Art. 8.  (Modificazioni di norme della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101).
Art. 9.  (Allegato al rendiconto annuale).


§ 2.14.25 - Legge regionale 8 agosto 1985, n. 67. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(B.U. 25 settembre 1985, n. 21, S.S. 3 ottobre 1985, n. 1).

 

Art. 1. (Fondo di rotazione per l'artigianato).

     1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 è aumentato a lire centosessantamilioni.

 

     Art. 2. (Sussidiarietà dei finanziamenti).

     1. I finanziamenti previsti all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, sono sussidiari rispetto a quelli erogabili ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

     2. Sono ammissibili ai finanziamenti sul fondo di rotazione regionale le imprese artigiane che dimostrino di avere richiesto e non ottenuto i finanziamenti ai sensi della legge n. 949/1952 per carenza di fondi o per il raggiungimento dell'importo massimo finanziabile o per altre cause non dipendenti dalla propria volontà.

 

     Art. 3. (Fondo di rotazione per il commercio).

     1. La misura massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è elevata all'ottanta per cento dell'investimento ammissibile.

     2. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della legge indicata al comma precedente è aumentato come segue:

     - a lire quattrocentomilioni per gli interventi di cui ai numeri 1) e 2);

     - a lire centosessantamilioni per gli interventi di cui al numero 3);

     - a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui al numero 4).

 

     Art. 4. (Estensione degli interventi riservati alle imprese commerciali).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 sono estesi alle imprese esercenti servizi di informatica, agli ausiliari del commercio, nonché a tutte le imprese equiparate a quelle commerciali dalle vigenti norme di legge.

 

     Art. 5. (Finanziamento di più unità locali dipendenti da una unica impresa).

     1. Nel caso di più unità locali dipendenti da un'unica impresa, i limiti di cui al precedente articolo 3 si considerano riferiti a ciascuna unità locale.

 

     Art. 6. (Fondo di rotazione per la cooperazione).

     1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è aumentato come segue:

     - a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

     - a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alla lettera e);

     - a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui alla lettera g).

 

     Art. 7. (Locazione finanziaria).

     1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, relativi all'acquisto di macchinario, automezzi, arredi e attrezzature, possono essere attuati mediante lo strumento della locazione finanziaria con patto di riscatto, avente la durata massima di cinque anni.

     2. L'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a lire 10 milioni.

     3. Al fine del rispetto del limite di intervento dell'ottanta per cento dell'investimento ammissibile, di cui al precedente articolo 3, il locatario è tenuto a corrispondere, all'atto della stipulazione del contratto, un primo canone pari al venti per cento del valore del bene oggetto del finanziamento.

 

     Art. 8. (Modificazioni di norme della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101). [2]

 

     Art. 9. (Allegato al rendiconto annuale).

     1. In base all'articolo 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla contabilità regionale, al rendiconto annuale della Regione deve essere allegato un prospetto da cui risulti la consistenza dei fondi di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensiva degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo dei fondi stessi.

     2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Modifica gli artt. 9, 13, 15, 17, 18 della L.R. 30 dicembre 1982, n. 101.