§ 2.14.19 - Legge regionale 3 maggio 1983, n. 22.
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:03/05/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101).
Art. 2.  (Rifinanziamento fondi di rotazione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Variazioni al bilancio di previsione).
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.14.19 - Legge regionale 3 maggio 1983, n. 22. [1]

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(B.U. 13 maggio 1983, n. 8).

 

Art. 1. (Integrazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101). [2]

 

     Art. 2. (Rifinanziamento fondi di rotazione).

     La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione è rifinanziata per l'esercizio 1983 con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, da ripartire come segue:

     - per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge (artigianato) L. 1.900.000.000

     - per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge (commercio) L. 1.900.000.000

     - per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge (cooperazione) L. 1.700.000.000

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     L'onere complessivo di Lire 5.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge graverà sugli istituendi capitoli 35600, 36650 e 36950 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " (Allegato n. 8 - settore II - Sviluppo economico) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

 

     Art. 4. (Variazioni al bilancio di previsione).

     Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) - variazione in diminuzione

     Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 5.500.000.000

     b) - variazioni in aumento

     (capitoli di nuova istituzione): Settore II - Sviluppo economico

     Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione Cap. 35600

- Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per la

cooperazione LR 30 dicembre 1982, n. 101 L. 1.700.000.000

     Programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l'artigianato

     Cap. 36650 - Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l'artigianato LR 30 dicembre 1982 n. 101 L. 1.900.000.000

     Programma 2.2.2.11 - Interventi promozionali per il commercio

     Cap. 36950 - Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio LR 30 dicembre 1982, n. 101 L. 1.900.000.000

     Totale variazioni in aumento L. 5.500.000.000

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Integra gli artt. 2 e 3 della L.R. 30 dicembre 1982, n. 101.