§ 2.10.15 – L.R. 15 luglio 1987, n. 55.
Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:15/07/1987
Numero:55


Sommario
Art. 1. 1. Per l'anno 1987 è autorizzato un intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette per un complesso di spesa di Lire 1.500.000.000
Art. 2. 1. La Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66
Art. 3. 1. L'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, graverà sul capitolo n. 29320 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione [...]
Art. 4. 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni


§ 2.10.15 – L.R. 15 luglio 1987, n. 55. [1]

Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette.

(B.U. 24 luglio 1987, n. 14, S.S. 30 luglio 1987, n. 1).

 

Art. 1.

1. Per l'anno 1987 è autorizzato un intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette per un complesso di spesa di Lire 1.500.000.000.

 

     Art. 2.

1. La Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66.

 

     Art. 3.

1. L'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, graverà sul capitolo n. 29320 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 410.000.000

 

     Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

 

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento "

 

L. 1.500.000.000

 

In aumento

 

Settore 2.2.1 Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente Programma 2.2.1.08. - Parchi, riserve e beni ambientali Cap. 29320 (di nuova istituzione)

 

Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.29.04

 

" Spese per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette naturalistiche " LR 15 luglio 1987, n. 55 L. 1.500.000.000


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19 e fatta rivivere dall'art. 21 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.