§ 2.8.124 - Legge regionale 13 maggio 1993, n. 30.
Aumento della garanzia fideiussoria concessa dalla regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.8 credito
Data:13/05/1993
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.8.124 - Legge regionale 13 maggio 1993, n. 30.

Aumento della garanzia fideiussoria concessa dalla regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, successivamente modificata con leggi regionali 20 gennaio 1977, n. 10 e 16 giugno 1978, n. 24.

(B.U. 25 maggio 1993, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità della legge). [1]

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 1994 si provvederà con gli stanziamenti annualmente iscritti, con legge di approvazione dei singoli bilanci annuali, al capitolo corrispondente al 69500 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il 1° comma dell'art. 2 della L.R. 11 agosto 1976, n. 32.