§ 2.6.18 - Legge regionale 2 gennaio 1989, n. 4.
Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 e modificazioni alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:02/01/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Per il finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 della Consulta regionale per la condizione femminile, è approvata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno [...]
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, è soppresso.
Art. 3.      1. Per il finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile per l'anno 1989 è approvata la spesa di lire 70.000.000.
Art. 4.      1. L'onere di cui alla presente legge ammontante a lire 70.000.000 per l'anno 1988 ed a lire 70.000.000 per l'anno 1989, graverà sul capitolo 47360 del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 5.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.6.18 - Legge regionale 2 gennaio 1989, n. 4. [1]

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 e modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

(B.U. 10 gennaio 1989, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Per il finanziamento del programma di attività per l'anno 1988 della Consulta regionale per la condizione femminile, è approvata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, la spesa di lire 70.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, è soppresso.

 

     Art. 3.

     1. Per il finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile per l'anno 1989 è approvata la spesa di lire 70.000.000.

     2. A decorrere dall'anno 1990 alla determinazione dell'onere annuale per il finanziamento dell'attività della Consulta regionale per la condizione femminile si provvederà con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 4.

     1. L'onere di cui alla presente legge ammontante a lire 70.000.000 per l'anno 1988 ed a lire 70.000.000 per l'anno 1989, graverà sul capitolo 47360 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l'anno 1988 sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 per le finalità di cui alla presente legge;

     - per l'anno 1989 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988-1990.

 

     Art. 5.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 70.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 47360 "Finanziamento del programma annuale di attività della consulta regionale per la condizione femminile

     - LR 23 giugno 1983, n. 65

     - LR 19 aprile 1985, n. 15"

     L. 70.000.000

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 53.