§ 2.5.30 - L.R. 19 maggio 2005, n. 10.
Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:19/05/2005
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto).
Art. 2.  (Istituzione dell’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria).
Art. 3.  (Composizione e nomina).
Art. 4.  (Durata in carica).
Art. 5.  (Cause ostative alla nomina e incompatibilità).
Art. 6.  (Accettazione della nomina).
Art. 7.  (Dimissioni).
Art. 8.  (Decadenza).
Art. 9.  (Autonomia funzionale ed organizzativa).
Art. 10.  (Compiti).
Art. 11.  (Acquisizione di informazioni).
Art. 12.  (Obbligo di riferire).
Art. 13.  (Compensi).
Art. 14.  (Dotazione organica e strumentale).
Art. 15.  (Spese di funzionamento e di gestione).
Art. 16.  (Rinvio).
Art. 17.  (Disposizione finale).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.5.30 - L.R. 19 maggio 2005, n. 10. [1]

Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza.

(B.U. 7 giugno 2005, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto).

     1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al fine di assicurare il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive da parte della Regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali, in qualsiasi forma costituiti, la presente legge detta disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dell’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria).

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale, l’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria, di seguito denominata Autorità, per la verifica della correttezza della gestione finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1.

 

     Art. 3. (Composizione e nomina).

     1. L’Autorità è organo imparziale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

     2. L’Autorità è composta di tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. La nomina avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

     3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, non sia raggiunta la maggioranza stabilita al comma 2, la nomina è rinviata al primo Consiglio successivo ed avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

     4. Il Consiglio regionale nomina contestualmente, con le modalità di cui al presente articolo, i membri supplenti, i quali sostituiscono i rispettivi membri effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento temporanei.

     5. I componenti dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza, di elevata, specifica e riconosciuta professionalità, nell’ambito delle seguenti categorie di soggetti:

     a) magistrati, anche in quiescenza, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative;

     b) professori ordinari di università in materie giuridiche, economiche e aziendalistiche;

     c) dirigenti generali, o equiparati, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza;

     d) revisori contabili, iscritti nel relativo registro ed esercenti l’attività professionale da almeno quindici anni.

     6. Ai fini della nomina dei componenti dell’Autorità non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24, ad eccezione dell’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 4. (Durata in carica).

     1. L’Autorità dura in carica cinque anni dalla data di nomina. I componenti effettivi dell’Autorità non possono essere riconfermati.

     2. In caso di dimissioni, di decadenza o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un componente dell’Autorità, il Consiglio regionale procede alla nomina del sostituto, che resta in carica sino alla scadenza naturale dell’Autorità.

 

     Art. 5. (Cause ostative alla nomina e incompatibilità).

     1. I componenti dell’Autorità non possono essere legati, o essere stati legati nel triennio antecedente la data di nomina, alla Regione o agli altri enti di cui all’articolo 1 da un rapporto di lavoro o di prestazione d’opera retribuita o da incarichi di carattere professionale, ancorché occasionali, ovvero da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale tale da comprometterne l’indipendenza.

     2. Non può essere nominato componente dell’Autorità chi, nell’ambito del territorio regionale, ha ricoperto nel triennio antecedente la data di nomina cariche o uffici pubblici, anche di natura non elettiva, ovvero incarichi di direzione in partiti, movimenti politici e sindacali.

     3. La carica di componente dell’Autorità è incompatibile con altre cariche o uffici pubblici, anche di natura non elettiva, ovvero con incarichi di direzione in partiti, movimenti politici e sindacali, che dovessero essere ricoperti, nell’ambito del territorio regionale, nel quinquennio di durata in carica dell’Autorità.

     4. La carica di componente dell’Autorità è, inoltre, incompatibile con la carica di parlamentare europeo o di parlamentare nazionale.

 

     Art. 6. (Accettazione della nomina).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la nomina all’interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, autocertifica per iscritto al Presidente del Consiglio regionale, a pena di decadenza dalla carica, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina o di incompatibilità previste all’articolo 5 della presente legge, nonché all’articolo 5, comma 1, della l.r. 11/1997.

     2. La mancanza o l’infedeltà della dichiarazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica.

     3. Ciascun componente dell’Autorità è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di possibili cause di incompatibilità.

 

     Art. 7. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti dell’Autorità sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

     2. I componenti dimissionari, fino alla nomina del sostituto, sono sostituiti dal rispettivo membro supplente.

 

     Art. 8. (Decadenza).

     1. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di componente dell’Autorità:

     a) l’accertamento di una causa ostativa alla nomina;

     b) la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso in cui l’interessato non provveda a rimuoverla;

     c) la mancata partecipazione alle sedute dell’Autorità per un periodo superiore a sei mesi.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all’interessato. L’interessato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale, nella prima seduta utile, l’adozione del provvedimento di decadenza e di contestuale nomina del sostituto.

 

     Art. 9. (Autonomia funzionale ed organizzativa).

     1. L’Autorità è dotata di autonomia funzionale ed organizzativa.

     2. Entro due mesi dalla data del suo insediamento, l’Autorità delibera, con il voto unanime dei suoi componenti, il proprio regolamento interno che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

     3. Spetta al Presidente dell’Autorità sovrintendere all’attività istruttoria e curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità stessa.

 

     Art. 10. (Compiti).

     1. Nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’articolo 2 e nel rispetto della natura collaborativa del controllo esercitato, spetta all’Autorità, nei confronti della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1:

     a) verificare la corretta gestione finanziaria;

     b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei;

     c) formulare, a richiesta degli organi collegiali, sia assembleari sia esecutivi, della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1, osservazioni sull’efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza o di interesse generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell’attività svolta agli organi richiedenti, anche al fine di stimolare processi di autocorrezione.

     2. Spetta altresì all’Autorità:

     a) valutare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione e dai settori programmatici evidenziati nel bilancio della Regione;

     b) verificare la regolare tenuta della contabilità e la puntuale rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Regione;

     c) verificare l’attuazione, da parte della Regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilità interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 11. (Acquisizione di informazioni).

     1. L’Autorità ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1 notizie, informazioni e documenti utili all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 10; i dati così acquisiti sono tutelati dal segreto d’ufficio.

 

     Art. 12. (Obbligo di riferire).

     1. L’Autorità riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale, ai Consigli dei Comuni e delle Comunità montane sugli esiti del controllo svolto, inviando apposita relazione.

 

     Art. 13. (Compensi).

     1. Ai componenti effettivi dell’Autorità è riconosciuta un’indennità mensile di funzione in misura pari alla diaria mensile spettante ai consiglieri regionali. Per il Presidente, tale indennità è maggiorata del 10 per cento. Ai componenti supplenti è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni giornata di seduta dell’Autorità, in misura pari ad un quinto della diaria mensile spettante ai consiglieri regionali.

     2. Ai componenti dell’Autorità che non risiedono nel luogo di riunione dell’Autorità stessa è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di seduta.

     3. Ai componenti dell’Autorità, che su incarico dell’Autorità stessa si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

 

     Art. 14. (Dotazione organica e strumentale).

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità, pone a disposizione della stessa il personale ed i beni, mobili ed immobili, necessari alle esigenze di funzionamento dell’Autorità, assumendone i relativi oneri.

     2. L’Ufficio di Presidenza determina, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell’Autorità. Il personale assegnato all’Autorità dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Presidente dell’Autorità.

     3. Per la gestione amministrativa del personale, l’Autorità si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

 

     Art. 15. (Spese di funzionamento e di gestione).

     1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti negli appositi capitoli del bilancio del Consiglio regionale le spese per l’Autorità relative:

     a) al trattamento economico ed alle trasferte dei componenti dell’Autorità;

     b) ai locali assegnati;

     c) al funzionamento amministrativo;

     d) alle attività connesse allo svolgimento delle funzioni dell’Autorità;

     e) al trattamento economico ed alle trasferte del personale assegnato.

     2. Gli atti per la gestione amministrativa e contabile relativi allo svolgimento delle funzioni dell’Autorità sono adottati dai dirigenti delle strutture organizzative del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 16. (Rinvio).

     1. All’incremento della dotazione organica del Consiglio regionale finalizzato all’assegnazione di personale all’Autorità si provvede con la legge finanziaria per l’anno 2006.

 

     Art. 17. (Disposizione finale).

     1. Le attività di verifica di cui alla presente legge non si estendono agli atti del Consiglio regionale e dei suoi organi interni adottati nell’esercizio dell’autonomia funzionale e organizzativa riconosciute dallo Statuto speciale e dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 450.000 per l’anno 2005 ed in annui euro 350.000 a decorrere dal 2006.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 1.1.1. (Consiglio regionale).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

     a) quanto ad euro 110.000 annui per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto A.8 dell’allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007;

     b) quanto ad euro 340.000 per l’anno 2005, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69360 (Fondo di riserva per le spese impreviste) del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2005;

     c) quanto ad euro 240.000 annui per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 1.1.1. (Consiglio regionale) al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2005/2007.

     4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.