§ 2.5.27 - Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48.
Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:19/08/1998
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.5.27 - Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48.

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

 

Art. 1.

     1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono assoggettabili a sequestro e a pignoramento nei limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Ai soli fini di cui alla presente legge, le stesse disposizioni si applicano altresì alla diaria mensile e all'assegno vitalizio di cui, rispettivamente, agli art. 6 e 13 della l.r. 33/1995.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai sequestri e ai pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. [1]

     [1. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli amministratori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

     a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;

     b) trenta per cento a carico dell'interessato.]

 

     Art. 3.

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.