§ 2.2.301 - L.R. 23 novembre 2009, n. 40.
Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:23/11/2009
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Presupposti dell'IRT e soggetti passivi)
Art. 3.  (Tariffe)
Art. 4.  (Esenzioni)
Art. 5.  (Agevolazioni)
Art. 6.  (Termini di versamento)
Art. 7.  (Termini di decadenza)
Art. 8.  (Responsabile del procedimento)
Art. 9.  (Modalità di accertamento e di riscossione)
Art. 10.  (Controlli)
Art. 11.  (Ripresentazione di richieste di formalità)
Art. 12.  (Rimborsi al contribuente)
Art. 13.  (Recupero)
Art. 14.  (Sanzioni)
Art. 15.  (Ricorsi)
Art. 16.  (Diritto di interpello)
Art. 17.  (Disposizioni finali)


§ 2.2.301 - L.R. 23 novembre 2009, n. 40.

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7.

(B.U. 15 dicembre 2009, n. 50)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. In conformità all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), la presente legge detta disposizioni in materia di imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) competente per territorio.

 

     Art. 2. (Presupposti dell'IRT e soggetti passivi)

1. L'IRT è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al PRA.

2. Le formalità d'iscrizione riguardano:

a) l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo al PRA;

b) l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

c) l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

3. Le formalità di annotazione riguardano:

a) i trasferimenti di proprietà del veicolo;

b) la rinnovazione dell'ipoteca;

c) il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

d) la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

e) la costituzione di pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;

f) la cancellazione parziale di una iscrizione ipotecaria;

g) la costituzione di usufrutto ai sensi dell'articolo 2683 del codice civile e seguenti.

4. Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali:

a) le denunce di perdita e di rientro in possesso;

b) le denunce di cessazione dalla circolazione;

c) le denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;

d) l'annotazione, la variazione o la cancellazione della locazione;

e) i rinnovi d'iscrizione per cambio targa in Italia;

f) l'acquisto di possesso per le pubbliche amministrazioni e le formalità richieste dalle medesime, quali confische e sequestri.

5. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, l'IRT è dovuta una sola volta.

6. Soggetto passivo dell'IRT è l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o il soggetto nell'interesse del quale è compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione al PRA.

7. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187). Il recupero dell'IRT, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente. Nel caso di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o più anni, il pagamento dell'IRT è effettuato dal richiedente la formalità, senza applicazione di sanzioni [1].

8. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'IRT secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), ad eccezione dei motoveicoli ultratrentennali e dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno venti anni e individuati con proprie determinazioni dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

9. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

 

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IRT

 

     Art. 3. (Tariffe)

1. L'IRT è applicata sulla base di apposite tariffe, stabilite nella misura di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, un aumento, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure delle tariffe di cui al comma 1. Tali misure, come determinate dalla Giunta regionale, si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della deliberazione di cui al comma 2, le misure delle tariffe dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.

4. La struttura regionale competente in materia di finanze e tributi, di seguito denominata struttura competente, notifica, entro dieci giorni dalla data di adozione, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure delle tariffe dell'IRT al PRA per gli adempimenti di competenza.

5. Ai fini dell'individuazione della tariffa da applicare si fa riferimento:

a) alla data di immatricolazione, per le formalità di iscrizione al PRA;

b) alla data di formazione dell'atto, per gli altri casi.

6. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, come previsto dall'articolo 2688 del codice civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del codice civile, l'IRT si applica per un importo pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'IRT, il medesimo soggetto deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente l'IRT per un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

 

     Art. 4. (Esenzioni)

1. Oltre alle formalità esenti dal pagamento dell'IRT ai sensi della normativa statale vigente, sono altresì esenti le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto;

b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.

 

     Art. 5. (Agevolazioni)

1. Oltre alle agevolazioni previste dalla normativa statale vigente, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per le fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, il conferimento e la donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli [2].

2. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'IRT è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.

3. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'IRT è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della l. 449/1997, per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale o ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, la speciale indennità o l'indennità di comunicazione, l'IRT è ridotta del 95 per cento. Ai fini della presente legge, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) [3].

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente comprovata.

 

     Art. 6. (Termini di versamento)

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli al PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al PRA, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'IRT relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 2 decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Ai fini della presente legge, per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti di analoga natura previsti dalla legge.

4. Le formalità di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere eseguite se l'IRT non è stata assolta nelle misure delle tariffe comunicate al PRA ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

 

     Art. 7. (Termini di decadenza)

1. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'articolo 14. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

 

CAPO III

MODALITA' DI GESTIONE DELL'IRT

 

     Art. 8. (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'IRT, potendo delegare, con atto scritto, dette responsabilità ad altro personale appartenente alla medesima struttura dirigenziale, nominativamente individuato.

 

     Art. 9. (Modalità di accertamento e di riscossione)

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento sono affidate, con apposita convenzione adottata con deliberazione della Giunta regionale, al concessionario del PRA.

 

     Art. 10. (Controlli)

1. La struttura competente effettua i controlli ritenuti opportuni, anche tramite ispezioni, sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'articolo 9.

2. La struttura competente effettua inoltre, direttamente o tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'IRT, utilizzando, oltre all'archivio del PRA, anche altre banche dati.

 

     Art. 11. (Ripresentazione di richieste di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente ricusate dal PRA, non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per omesso o insufficiente versamento.

 

CAPO IV

RIMBORSI E RECUPERI

 

     Art. 12. (Rimborsi al contribuente)

1. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata alla struttura competente o al soggetto incaricato della gestione dell'IRT, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione.

3. I rimborsi riguardano:

a) le richieste di formalità già presentate e ricusate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA o copia conforme del certificato di proprietà, se utilizzato come nota di richiesta;

b) i versamenti in eccesso o non dovuti. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante tale diritto.

4. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

5. Il dirigente della struttura competente o il soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'articolo 9, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione, deve, accertata la fondatezza della richiesta del rimborso:

a) liquidare la somma dovuta, al netto del compenso già trattenuto alla Regione per la formalità espletata, comprensiva degli interessi decorrenti dalla data di pagamento dell'IRT non dovuta;

b) comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.

6. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

 

     Art. 13. (Recupero) [4]

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, dopo la convalida della relativa formalità, procede all'invio al contribuente moroso di una richiesta di pagamento dell'IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.

2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.

 

     Art. 14. (Sanzioni)

1. In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT si osservano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le sanzioni previste si applicano nei confronti:

a) del soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

b) della persona giuridica, nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

3. [Il soggetto incaricato della gestione dell'IRT provvede ad accertare, contestare e applicare le sanzioni di cui al presente articolo] [5].

 

     Art. 15. (Ricorsi)

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

 

     Art. 16. (Diritto di interpello)

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni regionali che disciplinano l'IRT, il contribuente può inoltrare per iscritto alla struttura competente apposita istanza di interpello, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. (Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. Dalla medesima data, i regolamenti regionali 30 novembre 1998, n. 7, 8 maggio 2000, n. 2, e 2 febbraio 2009, n. 1, sono abrogati.

3. La Giunta regionale disciplina, ove ritenuto necessario, ulteriori modalità attuative e ogni altro aspetto necessario all'applicazione della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 giugno 2014, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.