§ 2.2.184 - Legge regionale 4 settembre 1991, n. 42.
Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:04/09/1991
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 2.  (Istituzione di capitolo di spesa).
Art. 3.  (Recuperi di somme erogate alla Finaosta SpA).
Art. 4.  (Modificazione alla legge regionale 19 aprile 1988, n. 18).
Art. 5.  (Finanziamento degli oneri).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.184 - Legge regionale 4 settembre 1991, n. 42.

Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(B.U. 10 settembre 1991, n. 41).

 

Art. 1. (Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sottoelencate sono modificate, limitatamente all'anno 1991, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

     a) in aumento

     1) legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1

     articolo 1 comma uno (cap. 20500) L. 1.000.000.000

     articolo 1 comma cinque (cap. 20720) L. 250.000.000

     articolo 4 (cap. 20620) L. 1.000.000.000

     articolo 11 (cap. 50720) L. 764.000.000

     articolo 12 (cap. 63500) L. 1.000.000.000

     articolo 16 (cap. 40860) L. 500.000.000

     articolo 17 (cap. 38299) L. 100.000.000

     articolo 18 (cap. 38229) L. 400.000.000

     articolo 25 (cap. 39449) L. 300.000.000

     articolo 31 (cap. 40000) L. 20.000.000

     articolo 33 lettera d) (cap. 41720) l. 1.500.000.000

     lettera e) (cap. 42820) L. 200.000.000

     lettera f) (cap. 43700) L. 80.000.000

     articolo 34 (cap. 59620) L. 11.000.000.000

     articolo 38 (cap. 42000) L. 50.000.000

     articolo 39 (cap. 42340 L. 50.000.000)

     L. 450.000.000

     (cap. 42360 L. 400.000.000)

     articolo 44 lettera a) (cap. 46460) L. 340.000.000

     articolo 52 (cap. 47560) L. 33.000.000

     articolo 61 (cap. 64820) L. 2.000.000.000

     articolo 71 (cap. 48260) L. 500.000.000

     articolo 75 lettera d) (cap. 48940) L. 400.000.000

     articolo 77 comma uno (cap. 60360) L. 1.000.000.000

     articolo 80 lettera a) (cap. 61700) L. 1.500.000.000

     articolo 83 (cap. 55500) L. 50.000.000

     articolo 84 (cap. 55240) L. 12.000.000

     articolo 85 comma uno (cap. 55580) L. 160.000.000

     articolo 87 lettera a) (cap. 57200) L. 150.000.000

     lettera c) (cap. 57240) L. 150.000.000

     lettera d) (cap. 57260) L. 335.000.000

     lettera e) (cap. 57360 L. 280.000.000

     L. 490.000.000

     (cap. 57380 L. 100.000.000)

     (cap. 57400 L. 110.000.000)

     articolo 88 (cap. 65900) L. 500.000.000

     2) legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 articolo 4 (cap. 22480) L. 200.000.000

     3) leggi regionali 17 febbraio 1989, n. 13 8 agosto 1989, n. 58 articolo 1 (cap. 26010) L. 1.000.000.000

     4) leggi regionali 19 aprile 1985, n. 12

     29 maggio 1989, n. 26

     15 gennaio 1990, n. 8

     articolo 61 (cap. 35060) L. 11.000.000.000

     5) legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70 articolo 3 (cap. 40700) L. 80.000.000

     6) legge regionale 5 aprile 1991, n. 15 (cap. 42825) L. 2.000.000.000

     7) legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106 (cap. 43420) L. 1.000.000.000

     8) legge regionale 21 dicembre 1990, n. 77 (cap. 55520) L. 120.000.000

     9) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 (cap. 58440) L. 500.000.000

     10) legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (cap. 58540) L. 1.800.000.000

     11) legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 (cap. 60480) L. 500.000.000

     12) legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71 (cap. 61600) L. 850.000.000

     13) legge regionale 21 agosto 1990, n. 54 (cap. 63529) L. 5.000.000.000

     b) in diminuzione

     1) legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1

     articolo 33 lettera a) (cap. 41200) L. 250.000.000

     articolo 40 (cap. 43240 L. 370.000.000)

     L. 150.000.000

     (cap. 43400 L. 1.130.000.000)

     articolo 55 lettera c) (cap. 64260) L. 30.000.000

     articolo 58 (cap. 64500) L. 150.000.000

     articolo 60 (cap. 64620) L. 250.000.000

     2) legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85

     (cap. 43710) L. 630.000.000

     3) legge regionale 9 novembre 1974, n. 40

     (cap. 60940) L. 40.000.000

 

     Art. 2. (Istituzione di capitolo di spesa).

     1. Nella parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 è istituito il capitolo n. 60030 con la seguente denominazione: "Rimborso all'unità sanitaria locale degli interessi passivi sulla anticipazione straordinaria di fondi ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334."

 

     Art. 3. (Recuperi di somme erogate alla Finaosta SpA).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla "Finaosta SpA" il rimborso delle somme trasferite ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 (Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi) fino alla concorrenza massima di lire 10 miliardi. Detto rimborso può avvenire anche in più soluzioni annue.

     2. Nella parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1991 è istituito il capitolo n. 9905 con la seguente denominazione: "Recuperi di somme trasferite alla Finaosta SpA" per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88.

 

     Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 19 aprile 1988, n. 18). [1]

 

     Art. 5. (Finanziamento degli oneri).

     1. Alla copertura dell'onere derivante dall'autorizzazione di spesa contenuta nella presente legge, ammontante a complessive L. 47.434.000.000 per l'anno 1991, si provvederà con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 mediante utilizzazione parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990 in lire 99.791.000.450, come dimostrato dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 4 della L.R. 19 aprile 1988, n. 18.