§ 1.12.34 – L.R. 16 marzo 2006, n. 6.
Disposizioni per la valorizzazione dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.12 statuto e norme di attuazione
Data:16/03/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Celebrazione dello Statuto speciale ed istituzione.della Festa della Valle d’Aosta).
Art. 3.  (Caratteristiche e uso dello stemma).
Art. 4.  (Caratteristiche e uso del gonfalone).
Art. 5.  (Caratteristiche della bandiera).
Art. 6.  (Esposizione della bandiera).
Art. 7.  (Fornitura della bandiera regionale).
Art. 7 bis.  (Bandiera della comunità walser)
Art. 8.  (Inno regionale).
Art. 9.  (Rendez-vous citoyens)
Art. 10.  (Onorificenze).
Art. 11.  (Abrogazione).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.12.34 – L.R. 16 marzo 2006, n. 6.

Disposizioni per la valorizzazione dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2.

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta disposizioni in materia di celebrazione dello Statuto speciale e di istituzione della Festa della Valle d’Aosta, di caratteristiche e modalità di utilizzo dello stemma, del gonfalone, della bandiera e dell’inno della Regione, di onorificenze regionali ed altre disposizioni volte alla valorizzazione dell’autonomia, alla conoscenza delle istituzioni e allo sviluppo della coscienza civica.

 

     Art. 2. (Celebrazione dello Statuto speciale ed istituzione.della Festa della Valle d’Aosta).

     1. La costituzione della Valle d’Aosta in Regione autonoma, avvenuta con lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è celebrata l’ultima domenica di febbraio di ogni anno.

     2. Al fine di favorire la conoscenza della storia della Valle d’Aosta, di illustrarne e valorizzarne il patrimonio linguistico, sociale, culturale e identitario e di affermare i valori e le tradizioni della comunità valdostana, è istituita la Festa della Valle d’Aosta, ed è celebrata contemporaneamente alla commemorazione di cui al comma 1 [1].

     3. [La Festa della Valle d’Aosta ricorre il 7 settembre] [2].

     4. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce annualmente le iniziative e gli interventi finalizzati alla celebrazione delle ricorrenze di cui al presente articolo, diretti, in particolare, alle giovani generazioni e alle scuole di ogni ordine e grado.

 

     Art. 3. (Caratteristiche e uso dello stemma).

     1. Lo stemma della Regione è conforme alle caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Regione Autonoma Valle d’Aosta), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 9 gennaio 1989.

     2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla scritta Région autonome Vallée d’Aoste/Regione autonoma Valle d’Aosta o Conseil régional de la Vallée d’Aoste/Consiglio regionale della Valle d’Aosta, secondo grafica e modalità stabilite da appositi manuali d’uso approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

     3. Lo stemma, o se del caso le sue eventuali elaborazioni grafiche, è rappresentato sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione, sugli atti ufficiali, sulle targhe indicanti gli uffici centrali e distaccati della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi ed uffici regionali e può essere utilizzato sugli atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonché sui documenti promozionali di iniziative assunte dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’uso dello stemma e delle sue elaborazioni grafiche è riservato esclusivamente alla Regione.

     5. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori e ai Consiglieri regionali sono assegnati segni distintivi raffiguranti lo stemma della Regione, le cui forme e modalità di utilizzo sono definite in accordo tra la Giunta regionale e l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Caratteristiche e uso del gonfalone).

     1. Il gonfalone della Regione è conforme alle caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1987.

     2. Il gonfalone è custodito presso la sede del Consiglio regionale.

     3. La partecipazione del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Regione.

 

     Art. 5. (Caratteristiche della bandiera).

     1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, alto due terzi della sua lunghezza, suddiviso verticalmente in due sezioni uguali di colore nero e rosso, con il nero aderente all’inferitura.

 

     Art. 6. (Esposizione della bandiera).

     1. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni statali vigenti in materia di utilizzo delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea, la bandiera della Regione è esposta:

     a) all’esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale;

     b) all’esterno delle sedi dei Comuni e delle Comunità montane;

     c) all’esterno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

     d) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali durante le consultazioni elettorali e referendarie [4];

     e) nelle sale di riunione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali e delle Comunità montane, negli uffici del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane;

     f) ogni volta che sono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea;

     g) in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale.

     2. La bandiera della Regione è altresì esposta, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea:

     a) il 26 febbraio o, se non coincidente, l’ultima domenica di febbraio, in occasione della celebrazione dell’anniversario della costituzione della Valle d’Aosta in Regione autonoma e della promulgazione dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta [5];

     b) [il 7 settembre, in occasione della Festa della Valle d’Aosta] [6];

     c) nei giorni di festività nazionale;

     d) negli altri giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

     3. La bandiera è esposta in buono stato e correttamente dispiegata, senza figure, scritte o lettere di alcun tipo su di essa o sull’asta che la reca.

     4. In segno di lutto, la bandiera posta all’esterno degli edifici pubblici deve essere tenuta a mezz’asta. Possono adottarsi, all’estremità superiore dell’inferitura, due strisce di velo nero, obbligatorie nel caso in cui la bandiera sia portata in pubbliche cerimonie funebri.

     5. La bandiera non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate e per altre decorazioni in occasione di riunioni istituzionali o manifestazioni ufficiali, possono essere utilizzati tessuti e nastri riproducenti i colori nero e rosso.

     6. La Giunta e il Consiglio regionale individuano le strutture responsabili per la verifica della corretta esposizione della bandiera all’esterno degli edifici di propria competenza.

 

     Art. 7. (Fornitura della bandiera regionale).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione, su richiesta, fornisce gratuitamente una bandiera agli enti e agli organismi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e agli uffici periferici dello Stato aventi sede nel territorio regionale.

     2. Gli adempimenti connessi all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono demandati alla struttura della Giunta regionale competente in materia di cerimoniale.

 

     Art. 7 bis. (Bandiera della comunità walser) [7]

1. Sugli edifici pubblici dei Comuni di cui alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità walser.

 

     Art. 8. (Inno regionale).

     1. Il canto tradizionale Montagnes valdôtaines è riconosciuto quale inno della Regione.

     2. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con propria deliberazione il testo, la melodia e le modalità di esecuzione dell’inno della Regione.

 

     Art. 9. (Rendez-vous citoyens) [8]

1. La Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale competente in materia di istruzione e cultura organizzano manifestazioni e iniziative a carattere culturale, denominate "Rendez-vous citoyens", dirette all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi dell'educazione civica, rivolte alle istituzioni scolastiche e ai giovani residenti nel territorio regionale e aperte a tutta la popolazione.

2. Le modalità di svolgimento degli incontri e delle azioni di cui al comma 1 sono definite, rispettivamente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Onorificenze).

     1. Sono istituite le seguenti onorificenze regionali:

     a) Amie/Ami de la Vallée d’Aoste, che conferisce la cittadinanza regionale onoraria e l’adesione alla Confrérie des amis de la Vallée d’Aoste a personalità, italiane o straniere, che con la loro presenza o la loro opera abbiano conferito prestigio alla Valle d’Aosta [9];

     b) Chevalier de l’autonomie, assegnata a cittadini nati o residenti in Valle d’Aosta che si siano distinti per particolari meriti nel campo dello sport, della cultura, delle scienze, delle arti, dell’economia, della politica o del sociale.

     2. Le onorificenze di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione della Giunta regionale, e consegnate in occasione della celebrazione della Festa della Valle d’Aosta [10].

     3. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, le procedure di proposta e di concessione delle onorificenze di cui al comma 1, le forme delle stesse ed ogni altro adempimento relativo all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 20 aprile 1958, n. 2 (Celebrazione annuale della costituzione della Regione), è abrogata.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 150.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 2.1.6.02. (Congressi, convegni e manifestazioni).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2. dell’allegato 1 ai suddetti bilanci.

     4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[6] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[9] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.

[10] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 2011, n. 26.