§ 1.4.12 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.
Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:04/09/2001
Numero:22


Sommario
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 16).
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 18).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 55).
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 57).
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 58).
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 69).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.4.12 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. (Modificazioni all'articolo 16). [2]

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 18). [3]

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 55). [4]

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 57). [5]

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 58). [6]

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 69). [7]

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituiscono gli articoli 9 e 15 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[2] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 3, art. 16 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[3] Sostituisce il comma 3, art. 18 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[4] Modifica il comma 5, art. 55 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[5] Sostituisce il comma 3 e inserisce il comma 3 bis all'art. 57 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[6] Sostituisce il comma 2 e inserisce il comma 2 bis all'art. 58 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

[7] Modifica il comma 4, art. 69 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.