§ 1.4.10 - Legge regionale 24 ottobre 1997, n. 34.
Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:24/10/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale successivi all'entrata in vigore della presente legge, negli uffici elettorali di sezione individuati [...]
Art. 2.      1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 i termini "scheda", "urna" e "liste sezionali" contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 [...]
Art. 3.      1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'art. 1, le procedure previste dalla l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 5/1997, subiscono i seguenti adattamenti:
Art. 4.      1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 5/1997:
Art. 5.      1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui [...]
Art. 7.      1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. [...]
Art. 8.      1. La legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature [...]
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.4.10 - Legge regionale 24 ottobre 1997, n. 34.

Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.

(B.U. 29 ottobre 1997, n. 50).

 

Art. 1.

     1. Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale successivi all'entrata in vigore della presente legge, negli uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 i termini "scheda", "urna" e "liste sezionali" contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, devono intendersi rispettivamente come "scheda virtuale", "urna elettronica" e "liste elettroniche".

 

     Art. 3.

     1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'art. 1, le procedure previste dalla l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 5/1997, subiscono i seguenti adattamenti:

     a) art. 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7:

     2. Il certificato, costituito da una carta intelligente a microprocessore, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

     7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato su carta, con scritte di diverso colore per maschi e femmine e sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

     b) art. 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:

     1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

     c) art. 29 (Consegna dei locali e del materiale elettorale):

     1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38, comma 10;

     c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38, comma 10;

     d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

     e) la carta elettronica del presidente;

     f) la procedura per l'espressione del voto elettronico con i relativi manuali per l'uso;

     g) le urne elettroniche;

     h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

     2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle apparecchiature elettroniche e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

     d) art. 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), commi 1 e 2:

     1. Le schede virtuali, di dimensione uguale al video delle postazioni di cabina previste per l'espressione del voto, indicano, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; indicano inoltre il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, e sono predisposte dalla struttura regionale competente in materia di servizi elettorali.

     2. Le schede virtuali riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

     e) art. 38 (Sala della votazione), comma 4:

     4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne elettroniche fanno parte integrante

dell'apparecchiatura.

     f) art. 39 (Accesso alla sala di votazione), comma 1:

     1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'art. 22 e il personale tecnico esperto nell'uso delle apparecchiature da utilizzare.

     g) art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 5:

     5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     h) art. 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi 2 e 3:

     2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.

     i) art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:

     1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lett. a), e dall'art. 45, comma 3, lett. a), procede all'accensione e all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.

     5. Il presidente, constatata quindi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.

     8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

     l) art. 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:

     1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e accertato il diritto di votare mediante la carta intelligente, il presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina.

     2. L'elettore si reca nella cabina dove l'espressione del voto avviene con l'apposito indicatore sulla scheda virtuale; qualora l'elettore si avveda di aver espresso il proprio voto in modo errato, può annullare l'operazione e ripetere l'espressione di voto dall'inizio; tale operazione può essere ripetuta dall'elettore fino a che non compare sul video la dicitura "Operazione di voto conclusa".

     3. Uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista. L'avvenuto esercizio del diritto di voto viene inoltre registrato automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.

     m) art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. c):

     c) accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

     n) art. 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 2 e 3:

     2. Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i quali l'elettore può scegliere i nominativi.

     3. L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore può altresì esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, puntando con l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica [1].

     o) art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), comma 3:

     3. Il voto di preferenza si esprime puntando con l'apposito indicatore i nominativi dei candidati prescelti. In caso di identità di cognome e nome tra candidati della medesima lista, la scheda virtuale indica anche la data di nascita dei candidati omonimi [2].

     p) art. 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:

     1. Immediatamente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), il presidente dà inizio alle operazioni di spoglio elettronico dei voti.

     2. Le operazioni di spoglio saranno effettuate automaticamente dall'apparecchiatura elettronica, attivata dal presidente; del compimento e del risultato delle operazioni medesime deve farsi menzione nel verbale.

     q) art. 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:

     1. Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente estrae dall'apparecchiatura elettronica il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.

     5. Insieme con l'esemplare del verbale, con tutti gli allegati, deve essere inviato alla Presidenza della Giunta regionale il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; se il comune ha più di una sezione il supporto magnetico è inviato al presidente della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

     r) art. 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:

     1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.

     4. Tutte le operazioni relative all'adunanza delle sezioni devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

 

     Art. 4.

     1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 5/1997:

     a) art. 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), comma 3;

     b) art. 31 (Bolli delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati;

     c) art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede;

     d) art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, 6 e 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede;

     e) art. 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;

     f) art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. b), d) e f), e commi 2 e 3;

     g) art. 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullità dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati;

     h) art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;

     i) art. 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

     l) art. 63 (Nullità del voto - Schede bianche).

 

     Art. 5.

     1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal Comune e contenenti le liste elettorali, e ad inserire i supporti suddetti in appositi plichi sigillati per la restituzione al Comune.

 

     Art. 6.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui all'art. 1.

 

     Art. 7.

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 5/1997, che si rendessero necessari per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 8.

     1. La legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) è abrogata.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

[2] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.