§ 1.3.5 - Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17.
Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.3 difensore civico
Data:28/08/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Difensore civico).
Art. 2.  (Principi dell'azione del Difensore civico).
Art. 2 bis.  (Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)
Art. 2 ter.  (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
Art. 3.  (Requisiti).
Art. 4.  (Procedimento per l'elezione).
Art. 5.  (Accertamento della conoscenza della lingua francese).
Art. 6.  (Elezione).
Art. 7.  (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza).
Art. 8.  (Cause di ineleggibilità ad altre cariche).
Art. 9.  (Durata del mandato. Revoca).
Art. 10.  (Trattamento economico).
Art. 10 bis.  (Aspettativa e regime contributivo)
Art. 11.  (Soggetti ed ambito di intervento).
Art. 12.  (Modalità di intervento).
Art. 13.  (Disposizioni relative al responsabile del procedimento).
Art. 14.  (Rapporti con le Commissioni consiliari).
Art. 15.  (Relazione sull'attività svolta).
Art. 16.  (Organizzazione).
Art. 17.  (Dotazione organica e uffici).
Art. 18.  (Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico).
Art. 19.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 20.  (Abrogazioni).
Art. 21.  (Norme transitorie).
Art. 22.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.3.5 - Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17.

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).

(B.U. 29 agosto 2001, n. 37).

 

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

Art. 1. (Difensore civico).

     1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

 

     Art. 2. (Principi dell'azione del Difensore civico).

     1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

     2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

     3. Il Difensore civico esercita funzioni:

     a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;

     b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;

     c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.

     4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

 

          Art. 2 bis. (Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali) [1]

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

 

     Art. 2 ter. (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) [2]

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

 

     Art. 3. (Requisiti).

     1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

     2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

     b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza [3];

     c) età superiore a quarant'anni;

     d) non aver riportato condanne penali;

     e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1 bis [4];

     f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 [5].

 

     Art. 4. (Procedimento per l'elezione).

     1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

     a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

     b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

     c) il trattamento economico previsto;

     d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

     3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) dati anagrafici e residenza;

     b) titoli di studio;

     c) curriculum professionale;

     d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

     4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

     5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5. (Accertamento della conoscenza della lingua francese).

     1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

     2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

     3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Elezione).

     1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale [6].

     2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

     3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 7. (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza).

     1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

     a) la carica di:

     1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

     3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

     4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

     5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

     b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

     c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione [7].

     1 bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi [8].

     2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale [9].

     3. E' fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

     4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione [10].

     5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

     6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

     7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

 

     Art. 8. (Cause di ineleggibilità ad altre cariche).

     1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

     a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

     b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

     c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

     d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

     2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

     3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

 

     Art. 9. (Durata del mandato. Revoca).

     1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta [11].

     2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

     3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale [12].

     4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato [13].

     5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 10. (Trattamento economico).

     1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.

     2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

     2 bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali [14].

 

     Art. 10 bis. (Aspettativa e regime contributivo) [15]

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

 

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 11. (Soggetti ed ambito di intervento).

     1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

     a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;

     b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi [16];

     c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;

     d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

     1 bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato [17].

     2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.

     3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

 

     Art. 12. (Modalità di intervento).

     1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:

     a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

     b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

     c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

     d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;

     e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;

     f) [presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti] [18].

     2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.

     3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

     4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

 

     Art. 13. (Disposizioni relative al responsabile del procedimento).

     1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.

     2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

     3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

 

     Art. 14. (Rapporti con le Commissioni consiliari).

     1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.

     2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

 

     Art. 15. (Relazione sull'attività svolta).

     1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica [19].

     2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.

     3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 16. (Organizzazione).

     1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:

     a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;

     b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

 

     Art. 17. (Dotazione organica e uffici).

     1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.

     2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

     3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può [20]:

     a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;

     b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

     4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

 

     Art. 18. (Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico).

     1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:

     a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;

     b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;

     c) alle attività di promozione e di rappresentanza;

     d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.

     2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;

     b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;

     c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

     d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

 

     Art. 21. (Norme transitorie).

     1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

     2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

     4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

 

     Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[8] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[15] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19, con la decorrenza di cui all'art. 12 di cui alla stessa L.R. 19/2011.

[16] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[17] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[18] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[19] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.

[20] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 1 agosto 2011, n. 19.