§ 1.2.18 – L.R. 16 marzo 2006, n. 8.
Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.2 comunità europea
Data:16/03/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambiti di intervento).
Art. 3.  (Attività a sostegno della francofonia).
Art. 4.  (Indirizzi e disciplina dell’attività europea ed internazionale della Regione).
Art. 5.  (Relazioni internazionali ed europee della Regione).
Art. 6.  (Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull’Unione europea).
Art. 7.  (Istituzione dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles).
Art. 7 bis.  (Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa)
Art. 8.  (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea
Art. 8 bis.  (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale)
Art. 8 ter.  (Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni
Art. 9.  (Legge europea regionale)
Art. 10.  (Contenuti della legge europea regionale)
Art. 10 bis.  (Impugnazione di atti normativi europei)
Art. 11.  (Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Abrogazione).


§ 1.2.18 – L.R. 16 marzo 2006, n. 8.

Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità) [1]

     1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge:

a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;

c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

 

     Art. 2. (Ambiti di intervento).

     1. La Regione, nell’esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:

     a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell’arco alpino;

     b) promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;

     c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge n. 131/2003.

     2. La Regione, nell’esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sue competenza, provvede a:

     a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell’unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell’identità europea;

     b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell’Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendone la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea;

     c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un’Europa della diversità;

     d) stabilire relazioni con le organizzazioni europeiste, regionaliste e federaliste;

     e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell’ambito delle attività dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa;

     f) favorire la partecipazione degli enti locali, singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea [2];

     g) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea [3];

     h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale;

     h bis) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale [4];

     h ter) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina [5].

     2 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca [6].

 

     Art. 3. (Attività a sostegno della francofonia).

     1. La Regione riconosce nella lingua francese una delle radici più profonde della propria autonomia storica, culturale e istituzionale e ritiene propria responsabilità mantenerla viva e disponibile per le future generazioni.

     2. La Regione, nell’ambito delle attività e delle relazioni di rilievo internazionale ed europeo di cui all’articolo 2, promuove le cooperazioni, gli scambi, i partenariati ed ogni altra forma di collaborazione intesa a favorire la diffusione internazionale della lingua francese.

     3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, per il tramite del Consiglio regionale, partecipa, in particolare, all’Assemblée parlementaire de la francophonie.

 

     Art. 4. (Indirizzi e disciplina dell’attività europea ed internazionale della Regione).

     1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall’inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l’azione regionale, nonché l’indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:

     a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;

     b) attribuisce alle strutture dell’Amministrazione regionale le competenze finalizzate all’espletamento delle attività di cui alla lettera a);

     c) stabilisce i tempi per l’inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestual- mente, i relativi indicatori di risultato;

     d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.

     3. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all’estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all’estero e quelle per l’eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.

     4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell’ambito di un’apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLA REGIONE

 

     Art. 5. (Relazioni internazionali ed europee della Regione).

     1. Nell’ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all’articolo 2 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui all’articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:

     a) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

     b) scambio di esperienze e assistenza istituzionale alle amministrazioni di Regioni ed altri enti, associazioni e organizzazioni esteri e internazionali, in particolare nell’ambito delle problematiche comuni alle zone di montagna, delle autonomie regionali speciali e della tutela e promozione delle lingue regionali, minoritarie e meno diffuse;

     c) supporto ad attività di scambio e collaborazione in materia di istruzione, di università e di politiche giovanili;

     d) sostegno, promozione ed incentivazione dei gemellaggi tra i Comuni della regione, singolarmente o in forma associata, e quelli europei ed extraeuropei, nonché delle iniziative correlate;

     e) promozione diretta nel campo del marketing territoriale, del commercio, della cooperazione industriale, dell’agroalimentare, della cultura e dello sport;

     f) promozione indiretta sotto forma di supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, per l’attuazione di iniziative similari a quelle di cui alla lettera e).

     1 bis. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività [7].

 

     Art. 6. (Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull’Unione europea).

     1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale [8].

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell’ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell’Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.

 

     Art. 7. (Istituzione dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea [9].

 

     Art. 7 bis. (Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa) [10]

     1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE

AI PROCESSI NORMATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EUROPEI [11]

 

     Art. 8. (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea [12]

     1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della L. 131/2003;

b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;

c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;

d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'articolo 2 della L. 234/2012.

     2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

     3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.

     4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 8 bis. (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale) [13]

     1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

     2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

 

     Art. 8 ter. (Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni [14]

     1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 9. (Legge europea regionale) [15]

     1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge europea regionale", seguita dall'anno di riferimento.

     3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa..

 

     Art. 10. (Contenuti della legge europea regionale) [16]

     1. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

     2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.

 

     Art. 10 bis. (Impugnazione di atti normativi europei) [17]

     1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa). [18]

     1. Alle disposizioni comunitarie non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell’ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge è determinato in complessivi euro 230.000 a decorrere dall’anno 2006.

     2. L’onere di cui sopra trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede – con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l’anno finanziario e per il triennio 2006/2008 – come segue:

     a) per annui euro 55.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 25058 (Spese per prestazioni di servizi e acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici connessi all’attivazione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell’Unione Europea) dell’obiettivo programmatico 2.2.2.17. (Programmi comunitari cofinanziati);

     b) per annui euro 175.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) dell’obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

     4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Abrogazione).

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13, è abrogato.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[10] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[13] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[14] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[17] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2014, n. 7.