§ 1.1.2 – L.R. 28 luglio 1992, n. 37.
Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.1 anagrafe patrimoniale
Data:28/07/1992
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Progettazione del sistema).
Art. 3.  (Avviamento, sviluppo e sperimentazione).
Art. 4.  (Estensione del sistema).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Variazioni di bilancio).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 1.1.2 – L.R. 28 luglio 1992, n. 37.

Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche.

(B.U. 4 agosto 1992, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche al fine di creare un centro unico di smistamento delle informazioni per tutti gli enti coinvolti che usano dati anagrafici.

     2. La costituzione dell'anagrafe regionale, prevista nell'arco di un triennio, si articola nelle seguenti fasi:

     a) progettazione del sistema;

     b) sviluppo e avviamento sperimentazione;

     c) estensione del sistema.

 

     Art. 2. (Progettazione del sistema).

     1. Per progettazione del sistema si intende la realizzazione di un progetto tecnico esecutivo dell'iniziativa, comprendente l'analisi di dettaglio delle funzionalità che andranno a comporre la struttura del progetto, l'individuazione degli strumenti tecnologici da usare, il loro dimensionamento in funzione dei carichi di lavoro; alla progettazione seguiranno la realizzazione di un modello in scala ridotta del sistema finale (prototipo) ed, infine, la scelta tecnica degli enti da coinvolgere nella sperimentazione del sistema.

 

     Art. 3. (Avviamento, sviluppo e sperimentazione).

     1. Per avviamento, sviluppo e sperimentazione si intende l'acquisizione dei materiali e delle apparecchiature necessarie alla costruzione del sistema, la realizzazione di programmi software e la sperimentazione gestionale delle prestazioni del sistema.

 

     Art. 4. (Estensione del sistema).

     1. Per estensione del sistema si intende l'attivazione di tutte le funzionalità previste dalla progettazione del sistema stesso verso tutti gli enti dell'Amministrazione che hanno aderito all'iniziativa, e l'attivazione di tutti i livelli di sicurezza necessari a garantire la riservatezza nella gestione delle informazioni.

     2. Si precisa inoltre, che la Giunta sarà delegata a porre in essere le misure amministrative e finanziarie necessarie a consentire la realizzazione degli studi ed esperimenti per impiantare una "procedura" di anagrafe regionale.

     3. L'obiettivo di un centro di gestione anagrafica si può sintetizzare nella trasformazione del patrimonio informativo esistente, ora passivo, in un attivo strumento di gestione allo scopo di legare lo sviluppo e la crescita di ogni singolo ente allo sviluppo e alla crescita dell'intera regione in un disegno globale che sfrutti adeguatamente le sinergie e segua linee prestabilite di evoluzione, con evidenti benefici per la popolazione.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 1.500 milioni per il triennio 1992- 1994, di cui lire 500 milioni nel 1992, grava sull'istituendo capitolo 33150 del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono indicativamente ripartite nel seguente modo:

     a) anno 1993: lire 500 milioni;

     b) anno 1994: lire 500 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere si provvede:

     a) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (cod. A. 2.1.);

     b) per il 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 1 miliardo delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992-1994.

     3. A decorrere dal 1993 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     a) in diminuzione:

     Cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" lire 500.000.000

     b) in aumento:

     Codifica regionale 1.3.

     Codifica ISTAT 2.1.1.4.2.2.10.32.03.

     Cap. 33150 (di nuova istituzione) "Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche. Legge regionale 28 luglio 1992, n. 37" lire 500.000.000

 

     Art. 7. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.