§ 5.6.9 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 39.
Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:05/12/1997
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Costituzione di un fondo speciale).
Art. 2.  (Modalità di attuazione).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 5.6.9 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 39. [1]

Grande Giubileo del 2000. Costituzione di un fondo speciale.

(B.U. n. 62 del 10 dicembre 1997).

 

Art. 1. (Costituzione di un fondo speciale).

     1. E' costituito presso la Regione un fondo per contribuire a far fronte ai programmi ed alle attività regionali concernenti esclusivamente il grande Giubileo del 2000.

     2. Il fondo è utilizzato:

     a) per contribuire al cofinanziamento di progetti che la Regione intende presentare ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 270;

     b) per promuovere e contribuire alla realizzazione di spettacoli, mostre ed eventi culturali non previsti dalla L. 7 agosto 1997, n. 270, quali attività originali e tipiche dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria in occasione del Giubileo.

 

     Art. 2. (Modalità di attuazione).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilisce i progetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la quota di finanziamento regionale per la realizzazione di ciascun progetto nonché i programmi e le modalità di realizzazione della attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) da attuare anche con altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinata, per l'anno 1997, la somma di lire 1.500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9775 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997, denominato «Fondo per interventi concernenti il grande Giubileo del 2000».

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1996, elenco n. 5, n. ordine 6, allegato a detto bilancio.

     3. La disponibilità relativa all'anno 1996 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.