§ 5.6.6 - L.R. 6 luglio 1984, n. 30.
Intervento della Regione per il centenario della società Terni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:06/07/1984
Numero:30


Sommario
Art. 1.  La Regione dell'Umbria concede un contributo straordinario per le iniziative indette per il centenario della fondazione della società «Terni».
Art. 2.  Il programma di attività, di cui al precedente articolo, è formulato dal Comitato per le celebrazioni del centenario della società «Terni» cui la Regione partecipa, ed approvato dalla Giunta [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.6.6 - L.R. 6 luglio 1984, n. 30. [1]

Intervento della Regione per il centenario della società Terni.

(B.U. n. 51 del 9 luglio 1984).

 

Art. 1. La Regione dell'Umbria concede un contributo straordinario per le iniziative indette per il centenario della fondazione della società «Terni».

     Il contributo è destinato sia al finanziamento di iniziative da realizzare in attuazione di un programma di attività, in previsione dell'allestimento e organizzazione di istituti e servizi culturali preferibilmente permanenti, sia allo studio, alla documentazione e alla valorizzazione del ruolo che la società «Terni» ha assunto nello sviluppo della città e, più in generale, dell'Umbria.

 

     Art. 2. Il programma di attività, di cui al precedente articolo, è formulato dal Comitato per le celebrazioni del centenario della società «Terni» cui la Regione partecipa, ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     La Giunta regionale provvede, sulla base del suddetto programma, alla ripartizione della somma stanziata, da destinare in parte a contributi a favore della Provincia di Terni, del Comune di Terni e dell'Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, per le iniziative da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative direttamente gestite dalla Regione.

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.