§ 5.5.52 - L.R. 5 luglio 2004, n. 9.
Promozione della cultura musicale bandistica e corale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:05/07/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  Concessione dei benefici
Art. 4.  (Contributi).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 5.5.52 - L.R. 5 luglio 2004, n. 9.

Promozione della cultura musicale bandistica e corale.

(B.U. 21 luglio 2004, n. 30).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell’ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.

     2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:

     a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;

     b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;

     c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;

     d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per le finalità di cui all’art. 1 sono disposti i seguenti interventi:

     a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;

     b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;

     c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.

     3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

 

     Art. 3. Concessione dei benefici [1]

     1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.

 

     Art. 4. (Contributi).

     1. Le istanze di contributo di cui all’art. 2 sono presentate dai Comuni e dai soggetti privati all’Amministrazione provinciale competente che ne espleta l’istruttoria entro sessanta giorni.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata «Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo».

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

     3. Per gli anni 2005 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.