§ 5.5.18 - R.R. 17 aprile 1985, n. 1.
Comitato esecutivo per la realizzazione del "Progetto Etruschi" di cui alla L.R. 5 novembre 1984, n. 43. Norme di funzionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:17/04/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Il Comitato esecutivo per la realizzazione del «Progetto Etruschi», costituito con la legge regionale 5 novembre 1984, n. 431, provvede, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e [...]
Art. 2.  Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Comitato, in armonia con le indicazioni del «Comitato nazionale per la programmazione e l'indirizzo delle iniziative culturali inerenti il [...]
Art. 3.  Sulla base del programma e avvalendosi dei fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1984, n. 43, il Comitato svolge tutte le attività necessarie alla realizzazione delle iniziative [...]
Art. 4.  Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale ai beni ambientali archeologici architettonici artistici e storici, cui spetta convocarlo, dirigere le sedute e coordinarne l'attività
Art. 5.  Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 6.  Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale dell'Ufficio regionale per i beni A.A.A.A.S., dell'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze, per gli adempimenti contabili e [...]
Art. 7.  Le decisioni del Comitato sono comunicate entro trenta giorni alla Giunta regionale perché ne prenda atto.
Art. 8.  Il Comitato affiderà il proprio servizio di cassa ad un Istituto bancario mediante apertura e gestione di apposito conto corrente intestato al Comitato stesso.


§ 5.5.18 - R.R. 17 aprile 1985, n. 1. [1]

Comitato esecutivo per la realizzazione del "Progetto Etruschi" di cui alla L.R. 5 novembre 1984, n. 43. Norme di funzionamento.

(B.U. n. 41 del 24 aprile 1985).

 

Art. 1. Il Comitato esecutivo per la realizzazione del «Progetto Etruschi», costituito con la legge regionale 5 novembre 1984, n. 431, provvede, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, a realizzare il «Progetto Etruschi»: serie coordinata di interventi, definiti dalla Giunta regionale, tendenti alla salvaguardia, valorizzazione e uso sociale del patrimonio archeologico di età etrusca dell'Umbria.

 

     Art. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Comitato, in armonia con le indicazioni del «Comitato nazionale per la programmazione e l'indirizzo delle iniziative culturali inerenti il "Progetto Etruschi"» - costituito con DPR 18 febbraio 1984 - elabora il programma delle iniziative per l'Umbria, precisando le caratteristiche, i tempi, i costi e le modalità di realizzazione.

     Gli Enti aderenti, sulla base del programma delle iniziative, deliberano la misura del rispettivo contributo finanziario.

 

     Art. 3. Sulla base del programma e avvalendosi dei fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1984, n. 43, il Comitato svolge tutte le attività necessarie alla realizzazione delle iniziative previste, assumendo la titolarità delle situazioni attive e passive che ne derivano.

 

     Art. 4. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale ai beni ambientali archeologici architettonici artistici e storici, cui spetta convocarlo, dirigere le sedute e coordinarne l'attività [2].

 

     Art. 5. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

 

     Art. 6. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale dell'Ufficio regionale per i beni A.A.A.A.S., dell'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze, per gli adempimenti contabili e amministrativi, del dirigente di 2° livello cui compete di prestare assistenza e consulenza giuridica all'area operativa «Istruzione e cultura», nonché di altro personale messo a disposizione dalla Regione o dagli altri enti aderenti.

     Il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti per le questioni attinenti le proprie finalità.

     Il Comitato può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici e privati riferite ad aspetti determinanti della propria attività.

 

     Art. 7. Le decisioni del Comitato sono comunicate entro trenta giorni alla Giunta regionale perché ne prenda atto.

     Ogni sei mesi il Comitato trasmette agli Enti partecipanti una relazione informativa dell'attività svolta.

     Al termine della propria attività il Comitato trasmette agli Enti partecipanti il rendiconto generale circa l'impiego dei finanziamenti.

     Il Consiglio regionale dispone in ordine alla destinazione delle somme eventualmente residue e dei beni.

 

     Art. 8. Il Comitato affiderà il proprio servizio di cassa ad un Istituto bancario mediante apertura e gestione di apposito conto corrente intestato al Comitato stesso.

     Ogni pagamento sarà di norma effettuato a mezzo assegno bancario sottoscritto dal presidente del Comitato e dal segretario generale dello stesso e intestato al beneficiario.

     Le riscossioni e i pagamenti dovranno essere registrati cronologicamente in un libro-giornale composto di due sezioni: una per l'entrata e una per la spesa, nelle quali saranno riportati gli estremi essenziali di ciascuna operazione (data, versamenti, beneficiari, causale, importi parziali e totali).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Così modificato con Reg. Reg.le 13-6-1986, n. 1.