§ 5.4.26 - L.R. 21 novembre 1977, n. 58. - Norme per la esecuzione di opere
di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:21/11/1977
Numero:58


Sommario
Art. 1.  I Comuni, le Province o loro Consorzi provvedono alla progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica secondo le norme della presente legge.
Art. 2.  Qualora non ci siano specifiche previsioni negli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero non esistano detti strumenti urbanistici la individuazione delle aree è disposta con deliberazione [...]
Art. 3.  La redazione, la presentazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve avvenire entro il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di comunicazione della inclusione delle [...]
Art. 4.  La gara d'appalto deve essere esperita entro quaranta giorni dalla data in cui tutti gli atti risultano perfezionati.
Art. 5.  I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo sospensioni e proroghe per giustificati motivi.
Art. 6.  Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive [...]
Art. 7.  Per le opere che comportino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, [...]
Art. 8.  Nel caso di inadempienze da parte degli enti obbligati alle incombenze di cui agli artt. 2-3-4 e 5, nei termini ivi previsti, trascorsi altri venti giorni da un preavviso di sostituzione, la Giunta [...]
Art. 9.  Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze provvedono gli enti obbligati.
Art. 10.  La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nei limiti delle somme iscritte a bilancio e con imputazione al cap. 4005, istituito per l'attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, [...]
Art. 11.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali regionali vigenti in materia.


§ 5.4.26 - L.R. 21 novembre 1977, n. 58. - Norme per la esecuzione di opere

di edilizia scolastica.

(B.U. n. 52 del 23 novembre 1977).

 

Art. 1. I Comuni, le Province o loro Consorzi provvedono alla progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica secondo le norme della presente legge.

     Gli enti di cui al precedente comma possono altresì affidare in concessione la progettazione e la esecuzione delle opere previa apposita convenzione da stipularsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

     I progetti debbono essere redatti in base a criteri contenuti nell'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412 e nel rispetto delle vigenti norme tecniche.

     La disposizione contenuta nel precedente comma si applica altresì alle perizie relative ai lavori di variante e suppletivi al progetto.

     Le eventuali maggiori spese devono essere contenute nei limiti dell'impegno assunto per la esecuzione delle singole opere, con eventuale utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribasso d'asta.

     In caso di eccezionale e dimostrata esigenza, la Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, potrà assegnare, agli enti obbligati, un ulteriore contributo.

     L'ammontare globale dei contributi, di cui al comma precedente, non dovrà superare il 15 per cento dell'intero stanziamento.

 

     Art. 2. Qualora non ci siano specifiche previsioni negli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero non esistano detti strumenti urbanistici la individuazione delle aree è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al Titolo II della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

     Gli enti obbligati devono promuovere le procedure per l'esproprio delle aree entro il termine massimo di mesi uno dalla data di approvazione del progetto.

 

     Art. 3. La redazione, la presentazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve avvenire entro il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di comunicazione della inclusione delle opere nel programma deliberato dalla Regione.

     Per giustificati motivi il termine suddetto può essere prorogato dalla Giunta regionale per una sola volta e per un massimo di tre mesi.

     I progetti esecutivi devono essere approvati dagli enti di cui al primo comma dell'art. 1 anche in caso in cui le opere siano state affidate in concessione.

     L'approvazione dei progetti, da parte degli enti competenti, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 4. La gara d'appalto deve essere esperita entro quaranta giorni dalla data in cui tutti gli atti risultano perfezionati.

     Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere rinnovate, di intesa con la Giunta regionale, anche con ammissione di offerte in aumento.

     Se la gara in aumento va deserta, qualora non possano essere utilmente seguite le procedure di cui ai precedenti comma o ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, si potrà procedere alla trattativa privata.

 

     Art. 5. I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo sospensioni e proroghe per giustificati motivi.

 

     Art. 6. Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

 

     Art. 7. Per le opere che comportino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

 

     Art. 8. Nel caso di inadempienze da parte degli enti obbligati alle incombenze di cui agli artt. 2-3-4 e 5, nei termini ivi previsti, trascorsi altri venti giorni da un preavviso di sostituzione, la Giunta regionale delibera la surroga della Regione agli enti stessi e adotta i necessari provvedimenti.

 

     Art. 9. Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze provvedono gli enti obbligati.

 

     Art. 10. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nei limiti delle somme iscritte a bilancio e con imputazione al cap. 4005, istituito per l'attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, anticipazioni di somme a favore degli enti obbligati con le modalità di cui al precedente articolo.

     La Giunta regionale dispone, per la realizzazione di ogni singola opera, dopo il ricevimento di copia del verbale di appalto, apposite aperture di credito a favore dei sindaci o dei presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi.

     Il prelievo delle somme accreditate per ogni conto è effettuato come segue:

- il 50 per cento dell'importo all'atto di apertura di credito;

- una quota non superiore al 40 per cento all'atto dell'approvazione, da

parte della Regione, del rendiconto dei lavori finanziati con il 50 per

cento di cui sopra;

- il residuo 10 per cento ad intervenuto collaudo delle opere e ad

intervenuta approvazione del rendiconto dei lavori finanziati con il 40 per

cento di cui sopra.

     La Regione può effettuare controlli tecnici e amministrativi in corso d'opera.

 

     Art. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali regionali vigenti in materia.