| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.4 assistenza ed edilizia scolastica | 
| Data: | 21/01/1975 | 
| Numero: | 5 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, [...] | 
| Art. 2. Finalità. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature. | 
| Art. 3. Contributo per la gestione. I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili- nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, [...] | 
| Art. 4. Modalità di erogazione. Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21. | 
| Art. 5. Finanziamento. (Omissis). | 
§ 5.4.19 - L.R. 21 gennaio 1975, n. 5. [1]
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
(B.U. n. 5 del 29 gennaio 1975).
Art. 1. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di asili-nido comunali a norma della 
Art. 2. Finalità. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.
     Art. 3. Contributo per la gestione. I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili- nido comunali, a norma della 
     Art. 4. Modalità di erogazione. Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della 
Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 succitata.
Art. 5. Finanziamento. (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 2 della