§ 5.3.8 - R.R. 9 maggio 1980, n. 1.
Regolamento del Consiglio regionale dell'emigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 emigrazione ed immigrazione
Data:09/05/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è validamente riunito quando siano presenti almeno [...]
Art. 2.      All'interno del Consiglio possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame dei problemi sui quali il Consiglio dell'emigrazione e dell'immigrazione è tenuto ad esprimere pareri e formulare [...]
Art. 3.      Il Consiglio in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, legge regionale n. 31/1979 attraverso strumenti idonei da stabilire di volta in volta, provvede alle scelte delle priorità relative [...]
Art. 4.      Il Comitato del Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti
Art. 5.      Le sedute del Comitato e del Consiglio regionale dell'emigrazione sono verbalizzate dal funzionario regionale che funge da segretario, il quale ne invia copia ai suoi membri ed alla Giunta [...]
Art. 6.      Compete ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 31/1979 e norme richiamate, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ai membri del Consiglio e del Comitato regionale [...]


§ 5.3.8 - R.R. 9 maggio 1980, n. 1. [1]

Regolamento del Consiglio regionale dell'emigrazione.

(B.U. n. 30 del 14 maggio 1980).

 

Art. 1.

     Il Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è validamente riunito quando siano presenti almeno un quarto dei componenti.

     Esso si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31 almeno ogni 3 mesi in seduta ordinaria.

     Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente, o la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei componenti la Consulta.

 

     Art. 2.

     All'interno del Consiglio possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame dei problemi sui quali il Consiglio dell'emigrazione e dell'immigrazione è tenuto ad esprimere pareri e formulare proposte. I gruppi di lavoro hanno solo funzione preparatoria.

     La composizione dei gruppi di lavoro verrà deliberata, ogni volta che ne sorga l'esigenza, dal Consiglio dell'emigrazione.

 

     Art. 3.

     Il Consiglio in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, legge regionale n. 31/1979 attraverso strumenti idonei da stabilire di volta in volta, provvede alle scelte delle priorità relative allo studio ed all'indagine sulla problematica del fenomeno migratorio ed immigratorio ed alle normative conseguenti.

     Invia risultanze di tale impegno al Parlamento, agli organi del Consiglio regionale, enti locali e subregionali ed a chiunque ne faccia richiesta.

 

     Art. 4.

     Il Comitato del Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

     Esso si riunisce per l'espletamento di cui ai compiti dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1979, almeno una volta ogni trenta giorni in seduta ordinaria.

     Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente, o la convocazione sia richiesta da almeno due componenti del Comitato.

 

     Art. 5.

     Le sedute del Comitato e del Consiglio regionale dell'emigrazione sono verbalizzate dal funzionario regionale che funge da segretario, il quale ne invia copia ai suoi membri ed alla Giunta regionale entro cinque giorni.

 

     Art. 6.

     Compete ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 31/1979 e norme richiamate, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ai membri del Consiglio e del Comitato regionale dell'emigrazione che partecipino a riunioni o ad incontri in Italia e all'estero stabiliti con decisione collegiale.


[1] Abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.