| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 20/12/2004 | 
| Numero: | 28 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Finalità). | 
| Art. 2. (Accordi di programma). | 
| Art. 3. (Interventi finanziabili). | 
| Art. 4. (Norma finanziaria). | 
§ 5.2.35 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 28. [1]
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.
(B.U. 29 dicembre 2004, n. 56).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.
Art. 2. (Accordi di programma).
				     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 della 
Art. 3. (Interventi finanziabili).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo l sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;
c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.
Art. 4. (Norma finanziaria).
				     1. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la 
				[1] Abrogata dall'art. 410 della