§ 5.2.34 - L.R. 22 novembre 2004, n. 24.
Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/11/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Assegno di cura).
Art. 3.  (Norme attuative).


§ 5.2.34 - L.R. 22 novembre 2004, n. 24. [1]

Assegno di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti.

(B.U. 1 dicembre 2004, n. 51).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge persegue l’obiettivo di assicurare la qualità della vita dell’anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l’individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un’articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall’eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l’assistenza domiciliare integrata (ADI) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.

 

     Art. 2. (Assegno di cura).

     1. Al fine di valorizzare l’impegno di cura delle famiglie nell’ambito dei piani personalizzati di assistenza, è concesso un incentivo economico denominato «assegno di cura», quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell’anziano. Tale risorsa economica non è pertanto intesa quale bonus alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari e socio sanitari a carico del Servizio sanitario regionale, che rimangono diritti dell’anziano integralmente esigibili.

     2. L’assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     3. Il numero complessivo degli assegni di cura da erogare nell’arco di vigenza del Piano sanitario regionale 2003/2005 è fissato nella misura massima di ottocento annui.

 

     Art. 3. (Norme attuative).

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito atto, le modalità di erogazione dell’assegno di cura, stabilisce il numero annuale degli assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e prevede specifiche misure di valutazione dell’impatto anche avvalendosi del contributo delle parti sociali.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 4 giugno 2008, n. 9.