§ 5.2.17 - L.R. 27 aprile 1990, n. 32.
Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/04/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito.
Art. 3.  Campi di sosta.
Art. 4.  Aree di transito.
Art. 5.  Caratteristiche dei campi di sosta e delle aree di transito. Modalità di accesso.
Art. 6.  Piano annuale.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Convenzioni.
Art. 9.  Inserimento scolastico e professionale.
Art. 10.  Qualificazione professionale.
Art. 11.  Promozione delle attività artigiane e delle forme associative.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 5.2.17 - L.R. 27 aprile 1990, n. 32. [1]

Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale.

(B.U. n. 19 del 5 maggio 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione dell'Umbria favorisce l'insediamento dei nomadi di cittadinanza italiana nel contesto sociale, garantendo la salvaguardia dell'identità e della cultura nomade, riconosce il diritto al nomadismo, ne disciplina la sosta nel territorio regionale, la fruizione dei servizi per l'assistenza sociale e sanitaria e stabilisce provvidenze atte al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

     2. Possono beneficiare delle previsioni di cui alla presente legge anche i nomadi non cittadini italiani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione statale.

 

     Art. 2. Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito.

     1. I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, alla individuazione delle aree necessarie classificandole: «aree e servizi pubblici», con specifica destinazione.

     2. I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi.

     3. Alle domande devono essere allegati:

     a) i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni tecniche e preventivi di spesa;

     b) i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e delle aree.

 

     Art. 3. Campi di sosta.

     1. Il campo di sosta nel quale è consentito un periodo di permanenza massima di un anno per non più di cento utenti deve avere una superficie non inferiore a mq. 2000 e non superiore a mq. 3000, deve essere dotato di recinzione, servizi igienici compresi docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, telefono pubblico, contenitori per immondizie.

 

     Art. 4. Aree di transito.

     1. L'area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a venti giorni.

     2. L'area di transito deve essere dotata di recinzione, impianto di allaccio di energia elettrica, servizi igienici, acqua potabile e di spazi per la sosta delle roulottes.

 

     Art. 5. Caratteristiche dei campi di sosta e delle aree di transito. Modalità di accesso.

     1. L'ubicazione dei campi di sosta e di transito è individuata in modo da favorire la partecipazione degli utenti alla vita sociale e l'accesso ai servizi sanitari e sociali. La vigilanza sulle condizioni igienico- sanitarie è assicurata da parte dell'ULSS competente.

     2. I nomadi accedono ai campi di sosta e di transito previa richiesta al Comune, il quale può disporre il versamento di un contributo.

 

     Art. 6. Piano annuale.

     1. La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il piano annuale per la localizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 2, ai fini della ripartizione dei contributi per la realizzazione e la gestione dei campi di sosta e delle aree di transito, previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 7. Contributi.

     1. I Comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 6 devono presentare il progetto esecutivo delle opere.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta:

     a) per l'acquisto delle aree fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     b) per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     c) per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il 30 settembre di ogni anno secondo le previsioni del piano di cui all'art. 6.

     3. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge 20 maggio 1986, n. 19.

 

     Art. 8. Convenzioni.

     1. I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono affidarne, mediante convenzione, la gestione ad associazioni di volontariato, che operino nel settore dei servizi sociali, con le modalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.

 

     Art. 9. Inserimento scolastico e professionale.

     1. La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorità scolastiche locali in accordo con i provveditorati agli studi.

     2. I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell'obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale vigente nei limiti e secondo le modalità previste.

 

     Art. 10. Qualificazione professionale.

     1. I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale provvedono, nell'ambito dei piani annuali di attività, alla programmazione di iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani nomadi, con particolare riferimento alle forme di lavoro e artigianato tipiche della loro cultura.

     2. E' consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di base adeguatamente accertati.

 

     Art. 11. Promozione delle attività artigiane e delle forme associative.

     1. La Regione favorisce la realizzazione di iniziative di sostegno del settore dell'artigianato, in particolare di quello tipico della cultura nomade, nel quadro della vigente normativa nazionale e regionale.

     2. La Regione favorisce altresì la realizzazione di iniziative volte alla creazione di forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 2 devono essere presentate entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il piano di riparto dei contributi.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.