§ 5.2.5 - L.R. 29 marzo 1974, n. 24.
Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei Comitati comunali O.N.M.I.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/03/1974
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto e destinatari della delega. L'esercizio della funzione amministrativa regionale in materia di designazione del componente medico previsto dall'art. 4, punto 10 del D.L. 5 settembre 1938, n. [...]
Art. 2.  Vigilanza. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale i Comuni trasmettono copia degli atti adottati nell'esercizio della attribuzione delegata.


§ 5.2.5 - L.R. 29 marzo 1974, n. 24. [1]

Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei Comitati comunali O.N.M.I.

(B.U. n. 12 del 2 aprile 1974).

 

Art. 1. Oggetto e destinatari della delega. L'esercizio della funzione amministrativa regionale in materia di designazione del componente medico previsto dall'art. 4, punto 10 del D.L. 5 settembre 1938, n. 2008 e successiva modificazione, art. 3 della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, concernente i Comitati comunali O.N.M.I., è delegato ai Comuni, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione e 13 e 71 dello Statuto.

 

     Art. 2. Vigilanza. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale, alla quale i Comuni trasmettono copia degli atti adottati nell'esercizio della attribuzione delegata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.