§ 5.1.149 - L.R. 7 maggio 2008, n. 7.
Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/05/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica
Art. 3.  Oneri per gli utenti
Art. 4.  Comitato di garanzia
Art. 5.  Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica
Art. 6.  Contributi per l’attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica
Art. 7.  Norme di attuazione
Art. 8.  Clausola valutativa
Art. 9.  Norma finanziaria


§ 5.1.149 - L.R. 7 maggio 2008, n. 7. [1]

Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.

(B.U. 14 maggio 2008, n. 23)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme per l’attivazione in ogni distretto sanitario delle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, dando priorità alle fasce più deboli della popolazione che la Giunta regionale determinerà ai sensi di un regolamento di attuazione della presente legge, di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.

2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), garantiscono all’utente parità di trattamento e di accesso.

 

     Art. 2. Erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica

1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate nell’ambito del territorio regionale:

a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;

b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previa stipula di specifici contratti con l’Azienda USL territorialmente competente.

2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l’attivazione del Servizio.

3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:

a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l’attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall’Allegato C al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);

b) il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell’ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;

c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale dipendente della Azienda USL;

d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono l’applicazione da parte delle strutture odontoiatriche private accreditate del nomenclatore tariffario di cui al comma 4;

e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal Fondo sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l’elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l’assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

 

     Art. 3. Oneri per gli utenti

1. È a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente legge nei limiti delle previsioni del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 2, comma 4.

2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) ed a versare la quota rimanente dopo l’erogazione delle prestazioni.

3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Comitato di garanzia

1. Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello negli standards qualitativi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per ciascuna sede del Servizio un “Comitato di garanzia” composto:

a) dal medico responsabile del distretto sanitario che lo presiede;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori pensionati più rappresentative presenti sul territorio;

c) da tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 operanti nell’ambito del territorio delle Aziende USL;

d) da un rappresentante dell’ordine dei medici chirurghi dentisti ed odontoiatri e da un rappresentante degli odontotecnici.

2. Le attività di segreteria sono assicurate da personale amministrativo della Azienda USL.

3. Il Comitato di garanzia:

a) riceve segnalazioni dagli utenti sulle modalità di erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica da parte del Servizio e delle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e sulla qualità delle prestazioni;

b) riceve trimestralmente i dati sul numero degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica sia presso il Servizio, sia presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e sulla tipologia di prestazioni erogate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

c) procede a verifiche sul rispetto del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 2, comma 4;

d) effettua controlli presso le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) al fine di verificare il rispetto della parità di trattamento e di accesso degli utenti come prevista dall’articolo 1, comma 2;

e) trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione generale dell’Azienda USL sull’andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le Aziende USL, con cadenza semestrale, riferiscono alla Giunta regionale sull’andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) ed in generale sull’attività svolta dal Comitato di garanzia, dando conto in particolare dei provvedimenti assunti a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato stesso nelle sue relazioni trimestrali.

 

     Art. 5. Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica

1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui alla presente legge sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese di investimento, alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l’utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 6. Contributi per l’attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica

1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale eroga alle Aziende USL contributi sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare gabinetti odontoiatrici idonei.

 

     Art. 7. Norme di attuazione

1. La Giunta regionale adotta la direttiva di cui all’articolo 2, comma 2, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le Aziende USL attivano i Servizi di cui alla presente legge entro tre mesi dall’adozione della direttiva vincolante di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. A partire dal primo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall’attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.

2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico;

b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l’Azienda USL;

c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all’utenza il rispetto della parità di trattamento e di accesso;

d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);

e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);

f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e calmierare i prezzi di mercato.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 300.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.2.003 denominata “Programmi regionali del settore sanitario” (cap. 7208 N.I.).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2008 denominata “Fondi speciali per spese d’investimento” in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

3. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.