§ 5.1.100 - L.R. 6 agosto 2004, n. 18.
Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli interventi).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.100 - L.R. 6 agosto 2004, n. 18. [1]

Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie.

(B.U. 18 agosto 2004, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all’attuazione di interventi sanitari, destinati a paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi).

     l. Gli interventi di cui all’articolo 1 consistono in:

     a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;

     b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;

     c) interventi sanitari nei paesi d’origine ai sensi dell’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell’area d’intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell’intervento stesso;

     d) invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell’intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

     1 bis. Gli interventi di cui al comma l, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo [2].

     2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al comma 1, lettera d).

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     l. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata «Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale» (cap. 2129).

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria».

     3. Per gli anni 2005 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 32.