§ 5.1.84 - L.R. 19 novembre 1999, n. 31.
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/11/1999
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Rimborsi).
Art. 3.  (Spese di viaggio).
Art. 4.  (Spese di soggiorno).
Art. 5.  (Termine per il rimborso).
Art. 6.  (Decorrenza).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.84 - L.R. 19 novembre 1999, n. 31. [1]

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.

(B.U. n. 62 del 1 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. I cittadini residenti nella regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Rimborsi).

     1. Il rimborso, previo parere favorevole del Centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 409, è disposto e liquidato dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito è ricompreso il Comune di residenza del richiedente.

     2. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.

 

     Art. 3. (Spese di viaggio).

     1. In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto è rimborsato l'intero prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore.

     2. In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a percorrere la distanza più breve tra il luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.

 

     Art. 4. (Spese di soggiorno).

     1. Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella località sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 5. (Termine per il rimborso).

     1. I rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti agli aventi diritto entro un termine prefissato dall'Unità sanitaria competente e comunque non superiore a novanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 6. (Decorrenza).

     1. La presente legge si applica ai rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno richiesti a partire dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.